La Corte di Cassazione, ritorna sulla questione del risarcimento della perdita di chance (con la sentenza del 17 giugno 2025 n.16326) per confermare (e chiarire) il suo orientamento, già più volte esplicitato (https://studiolegalepalisi.com/2025/05/27/perdita-di-chances-o-causa-del-decesso/). Afferma infatti che: “nel caso in cui alla condotta colpevole del sanitario sia ricollegabile solo la conseguenza di un evento di danno incerto, l’eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze (ritenute soltanto “possibili” alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo) sarà risarcibile equitativamente (come possibilità perduta) se – provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l’evento incerto (la possibilità perduta) – risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. L’incertezza del risultato, occorre sottolineare, è destinata a incidere, non già sull’analisi del nesso causale, bensì sull’identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) costituisce la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra la condotta e l’evento: relazione che si presuppone risolta prima e a prescindere dall’analisi della possibilità (chance) perduta lamentata come fonte di danno.
In tal senso, pertanto, la chance risulta un diminutivo astratto dell’illecito, inteso come sinonimo di possibilità priva di misura (ma non di contenuto), da risarcirsi equitativamente, e non necessariamente quale frazione eventualmente esprimibile in termini percentuali, del danno finale.
In definitiva, la chance si sostanzia nell’incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l’evento di danno, è il riflesso di un’insuperabile incertezza predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato; tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante – che pur sempre attiene al bene salute – sempre che esso sia stato allegato e provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa. Solo nei casi in cui l’evento di danno sia costituito, non da una possibilità (sinonimo di incertezza del risultato sperato), ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta sarà lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell’omissione sul piano causale) (cfr. Sez. 3, sentenza n. 28993 dell’11 novembre 2019, cit.)“