La Corte di Cassazione (con la sentenza del 17 giugno 2025 n.16320) ha precisato i contenuti dell’obbligo della denuncia, gravante ex art. 1913 c.c. sull’assicurato. A tale fine rammenta che anche: “di recente, la dottrina ha ribadito che lo “scopo dell’avviso è quello di consentire all’assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all’evento (art. 1914 cod. civ.)” (analogamente, in giurisprudenza Cass. Sez. 3, 8/04/1997, n. 3044); sicché proprio in relazione a tale profilo funzionale si è sottolineato – del pari, in dottrina – che, in realtà, l’assicuratore “non ha interesse tanto per l’avviso del sinistro, quanto per la tempestività dell’avviso”, ragion per cui, più “che di obbligo di avviso, è da parlare, dunque, di obbligo di avviso tempestivo” previsto dall’art. 1913 c.c. che conferisce rilievo all’elemento soggettivo dell’inadempimento all’obbligo, lasciando intendere che, in assenza di colpa, l’omissione è priva di conseguenze (da ultimo, Cass. Sez. 3, 8/10/2024 n. 26294). Pertanto, le conseguenze dell’inadempimento all’obbligo di avviso variano, tuttavia, a seconda della natura dell’elemento soggettivo che sorregge la condotta dell’assicurato, giacché solo in caso di dolo si determina la perdita del diritto all’indennizzo, elemento soggettivo da provarsi, qualsiasi esso sia, da parte dell’assicuratore (Cass. Sez. 3, 30/09/2019, n. 24210).
È stato altresì posto in luce che in relazione, poi, ai caratteri che deve presentare il contegno dell’assicurato per potersi ritenere “doloso”, appare assolutamente prevalente (e preferibile, per le ragioni di cui si dirà) l’orientamento secondo cui “affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso all’assicuratore, ai fini dell’art. 1915, comma 1, c.c., con l’effetto di perdere il diritto all’indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all’assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, 27/07/2021 n. 21533, non massimata; in senso conforme e tutte massimate, già Cass. Sez. 3, 7/11/2019 n. 28625; Cass. Sez. 3, 28/07/2014, n. 17088; Cass. Sez. 3, 30/09/2015 n. 13355; Cass. Sez. 3, 11/03/2005 n. 5435; Cass. n. 3044 del 1997, cit.; Cass. Sez. 3, 3/10/1977, n. 4203).
Ciò posto, affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, va ribadito il principio a mente del quale devesi accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass. Sez. 3, 11/07/2024 n. 19071)“.