Obbligo di avviso tempestivo del sinistro

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La Corte di Cassazione (con la sentenza del 17 giugno 2025 n.16320) ha precisato i contenuti dell’obbligo della denuncia, gravante ex art. 1913 c.c. sull’assicurato. A tale fine rammenta che anche: “di recente, la dottrina ha ribadito che lo “scopo dell’avviso è quello di consentire all’assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all’evento (art. 1914 cod. civ.)” (analogamente, in giurisprudenza Cass. Sez. 3, 8/04/1997, n. 3044); sicché proprio in relazione a tale profilo funzionale si è sottolineato – del pari, in dottrina – che, in realtà, l’assicuratore “non ha interesse tanto per l’avviso del sinistro, quanto per la tempestività dell’avviso”, ragion per cui, più “che di obbligo di avviso, è da parlare, dunque, di obbligo di avviso tempestivo” previsto dall’art. 1913 c.c. che conferisce rilievo all’elemento soggettivo dell’inadempimento all’obbligo, lasciando intendere che, in assenza di colpa, l’omissione è priva di conseguenze (da ultimo, Cass. Sez. 3, 8/10/2024 n. 26294). Pertanto, le conseguenze dell’inadempimento all’obbligo di avviso variano, tuttavia, a seconda della natura dell’elemento soggettivo che sorregge la condotta dell’assicurato, giacché solo in caso di dolo si determina la perdita del diritto all’indennizzo, elemento soggettivo da provarsi, qualsiasi esso sia, da parte dell’assicuratore (Cass. Sez. 3, 30/09/2019, n. 24210).

È stato altresì posto in luce che in relazione, poi, ai caratteri che deve presentare il contegno dell’assicurato per potersi ritenere “doloso”, appare assolutamente prevalente (e preferibile, per le ragioni di cui si dirà) l’orientamento secondo cui “affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso all’assicuratore, ai fini dell’art. 1915, comma 1, c.c., con l’effetto di perdere il diritto all’indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all’assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, 27/07/2021 n. 21533, non massimata; in senso conforme e tutte massimate, già Cass. Sez. 3, 7/11/2019 n. 28625; Cass. Sez. 3, 28/07/2014, n. 17088; Cass. Sez. 3, 30/09/2015 n. 13355; Cass. Sez. 3, 11/03/2005 n. 5435; Cass. n. 3044 del 1997, cit.; Cass. Sez. 3, 3/10/1977, n. 4203).

Ciò posto, affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, va ribadito il principio a mente del quale devesi accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass. Sez. 3, 11/07/2024 n. 19071)“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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