Onere in caso di contestazione dell’uso della tabella

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La Corte di Cassazione (sentenza 26 giugno 2025 n.17208) ribadisce che la censura, relativa all’erronea applicazione di una tabella (nel caso di specie la tabella a forchetta al posto di tabella a punti), deve essere necessariamente accompagnata anche dall’onere di prospettare concretamente il differente risarcimento (più vantaggioso), derivante dall’applicazione del metodo di liquidazione corretto.

Ed invero i ricorrenti avevano censurato la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno per la perdita del rapporto parentale sofferto dagli odierni istanti sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (concepito secondo un sistema c.d. “a forbice”) in luogo del sistema “a punti” elaborato dal Tribunale di Roma; sistema “a punti” da ritenere l’unico correttamente utilizzabile a tal fine dalla stessa giurisprudenza di legittimità, con la conseguente erronea liquidazione, da parte della corte territoriale, di importi risarcitori illegittimamente sottostimati in favore dei germani e degli aventi causa di Ga.Ca., anche in relazione alla valorizzazione di circostanze di fatto (con particolare riguardo alla dimensione dell’intensità affettiva del rapporto tra la vittima e i suoi familiari di origine e alla mancanza di alcuna corresponsabilità della vittima della causazione del sinistro) del tutto erroneamente ricostruite.

La Corte di Cassazione ritiene il motivo è inammissibile. Ed invero osserva preliminarmente il collegio come: “gli odierni istanti abbiano del tutto trascurato di assolvere all’onere (destinato ad assumere un carattere determinante in relazione alla censura in esame) avente ad oggetto lo sviluppo di un calcolo analitico del presumibile risarcimento agli stessi spettante; in particolare, i ricorrenti hanno omesso di dimostrare concretamente, sulla base di un calcolo fondato sulle rivendicate tabelle “a punti”, che, con l’applicazione di tali ultime tabelle, si sarebbe pervenuti alla liquidazione di un importo risarcitorio maggiore di quello liquidato dal giudice d’appello, limitandosi unicamente a ipotizzare, in termini inammissibilmente generici, che, attraverso l’accoglimento delle critiche qui proposte, la Corte d’Appello non avrebbe proceduto alla riduzione degli importi risarcitori liquidati in maggior misura dal giudice di primo grado“.

Trattandosi di principio da tempo affermato dalla Corte di Cassazione, evidente la responsabilità professionale del procuratore dei ricorrenti.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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