La Corte di Cassazione (con la sentenza del 29 maggio 2025 n. 14288) riconosce il risarcimento del danno, da qualificarsi come patrimoniale, per la perdita, al bilancio familiare, degli apporti precedentemente forniti dalla defunta.
Ed invero il Collegio precisa che: “le allegazioni difensive in ordine al contributo dato da Maria Cecilia Ca.Ma. all’economia domestica, non sono, come affermato dalla Corte territoriale, generiche, posto che comunque sono state elencate delle attività alle quali la Ca.Ma. si dedicava o delle quali era incaricata, quali i piccoli lavori domestici, il governo della casa e il pagamento delle bollette e essendo rimasto acquisito che ella conviveva, fino al momento del ricovero in ospedale, con il coniuge e pertanto può adeguatamente presumersi, in forza del ragionamento probatorio sulla base dei fatti certi, quali la convivenza e lo stato di salute non seriamente pregiudicato, almeno fino al ricovero dell’agosto 2001, che ella contribuiva con il proprio impegno quotidiano al bilancio familiare, il che comporta che il coniuge Mu.Ub. ha subito un danno patrimoniale risarcibile, in quanto concretantesi nella perdita di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all’educazione ed all’assistenza, cui egli aveva diritto nei confronti della moglie nell’ambito del rapporto familiare (Cass. n. 2318 del 2/02/2007 Rv. 594988 – 01; Cass. n. 11453 del 3/11/1995 Rv. 494515 – 01). Alla liquidazione di detto danno potrà procedersi in via equitativa, trattandosi di attività economicamente valutabili come qualsiasi altra attività corrispondente al lavoro di casalinga, per le quali, pertanto, è ravvisabile un parametro economico“.