Danno patrimoniale: efficacia privilegiata delle dichiarazioni dei redditi

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La Corte di Cassazione (sentenza del 4 luglio 2025 n. 18313) ricapitola i principi del danno patrimoniale in ambito r.c.a.. Rileva infatti che: “l’art. 137 cod. ass. (“Danno patrimoniale”) disciplina la liquidazione del danno da perdita della capacità di guadagno in caso di lesione alla salute e l’onere della prova nel settore della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli. In particolare, il primo comma prevede che “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge“.

La norma costituisce una deroga al principio generale in base al quale le dichiarazioni stragiudiziali rese dalla parte possono fare prova in giudizio a sfavore e non al contrario, dato peraltro superabile dallo stesso danneggiato, il quale, in base al comma secondo, può essere ammesso a dare la prova contraria (rispetto alle dichiarazioni), “ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate”. L’agevolazione sul piano della modalità di prova della perdita della capacità di guadagno con attribuzione di efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni dei redditi (v. Cass., 31 agosto 2015, n. 17294; 30 marzo 2010, n. 7631; 21 novembre 2000, n. 15025), tuttavia, non esonera il danneggiato dalla prova dell’esistenza e dell’entità del danno, “poiché il danno che va liquidato è sempre quello effettivamente verificatosi” (v. Cass. 15025/2000, cit.), mentre le dichiarazioni dei redditi rilevano sul piano del quantum e non dell’an.

Per converso, il danneggiato non può limitarsi ad allegare di avere patito un danno alla persona e a depositare le denunce dei redditi per pretendere la liquidazione anche del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, per essere necessaria la prova del se e in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sui suoi redditi (“Quando sia certo che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro stradale, abbia perduto la capacità di guadagno”, v. Cass., 15 maggio 2012, n. 7531; “In tema di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la relativa liquidazione non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall’art. 4 L. 26 febbraio 1977 n. 39”, v., Cass. 14 novembre 2011, n. 23761). Una volta che sia stata offerta tale prova si potrà procedere alla determinazione della perdita di guadagno sulla base delle dichiarazioni dei redditi.

Nel caso di specie, l’attore ha prodotto solo la dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 conformemente a quanto indicato dal comma primo dell’art. 137 cod. ass., il quale prevede per il lavoro autonomo il computo “sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni”, ma questo non sarebbe bastato per il riconoscimento di tale posta di danno. Infatti, tale produzione non permette di procedere alla liquidazione del danno in via automatica sulla base della mera proiezione della determinazione da parte del C.T.U. della durata dell’inabilità temporanea (assoluta e parziale) ai fini del computo del danno biologico temporaneo, dovendo verificare la concreta ricaduta sul piano della capacità di guadagno, della cui prova è onerato l’attore

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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