La Corte di Cassazione (sentenza del 4 luglio 2025 n. 18232) conferma la propria consolidata posizione (Cass. n. 16229/2023), secondo la quale: “in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell’indennizzo costituisce debito di valore, poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato, sicché è soggetto all’automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l’inadempimento o il ritardo colpevole dell’assicuratore”; e ancora (cfr. Cass. n. 10376/2024; n. 7216/2025), “sulla somma dovuta, ancorché liquidata all’attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell’illecito“.
In estrema sintesi, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, la Corte ribadisce il principio di diritto (affermato, ad es., da Cass. n. 36659/2021) per cui: “gli interessi corrispettivi, compensativi o moratori non sono attribuibili d’ufficio, poiché essi costituiscono un’obbligazione autonoma – ancorché accessoria – rispetto a quella risarcitoria, e devono pertanto essere oggetto di specifica domanda“.