La Corte di Cassazione (sentenza del 24 giugno 2025 n. 16971) ritorna sul divieto di frazionamento del credito, riprendendo la precedente lezione delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 7299 del 19/03/2025, Rv. 674011-01), rilevando che: “qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale; là dove, al contrario, nessun giudicato impedisca l’unitaria introduzione della pretesa creditoria complessiva, il giudice di merito (ove non possa procedere alla riunione dei giudizi sulle diverse pretese creditorie arbitrariamente frazionate) è tenuto a dichiarare improponibile la domanda successivamente proposta, con una sentenza di rito che non impedisce la successiva domanda “unitaria’ del creditore; in particolare, secondo quanto sancito dall’arresto delle Sezioni Unite precedentemente richiamato, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Sez. U, Sentenza n. 7299 del 19/03/2025, cit.)“.
Ciò posto, nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base degli elementi istruttori specificamente richiamati in sentenza, che le conseguenze dannose subite a seguito del sinistro dedotto in giudizio fossero tutte pienamente conoscibili dallo stesso ben prima della proposizione del secondo giudizio risarcitorio, con la conseguente attestazione dell’inesistenza di un alcun interesse del creditore alla sua tutela in modo frazionato.