La Corte di Cassazione (sentenza del 15 luglio 2025 n. 19500) torna a precisare i termini della prescrizione in ambito di responsabilità sanitaria. La ratio decidendi delle due sentenze di merito, che avevano rigettato la richiesta risarcitoria, a fronte della dichiarata prescrizione del diritto, era da rintracciarsi nella convinzione che i danneggiati avrebbero potuto farlo valere sin dal 1998, non rilevando che essi, a quella data non avessero disponibilità della cartella clinica, poiché l’ingiustizia del danno subìto era comunque nota a prescindere da quegli atti. I ricorrenti mirano a contestare questo accertamento, ed a ribadire che invece la cartella clinica era indispensabile per potere agire in giudizio.
Secondo il Collegio i giudici di merito hanno correttamente applicato la regola secondo cui “il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell’evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all’uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass. 29140/2024).
La Corte rileva che i giudici precedenti, con accertamento in fatto non suscettibile di censura in cassazione, se non per vizi di motivazione (Cass. 29859/2023), hanno ritenuto che quella conoscenza prescindeva dalla cartella, era ciò maturata sin dal 1998, data in cui un pediatra indicò il malessere del ragazzo, e comunque dimostrata dal fatto che nel 2010, e dunque prima di avere la cartella clinica, il precedente difensore scrisse una lettera di richiesta di risarcimento. I motivi di ricorso mirano a contestare dunque un accertamento in fatto, e non già a censurare una errata applicazione della regola. In ragione della regola prima richiamata, i giudici di merito hanno ritenuto che la cartella clinica non fosse indispensabile per poter agire, in quanto la consapevolezza di aver subito un danno era maturata sin da prima.