Il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio

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La Corte di Cassazione (sentenza del 15 luglio 2025 n. 19500) torna a precisare i termini della prescrizione in ambito di responsabilità sanitaria. La ratio decidendi delle due sentenze di merito, che avevano rigettato la richiesta risarcitoria, a fronte della dichiarata prescrizione del diritto, era da rintracciarsi nella convinzione che i danneggiati avrebbero potuto farlo valere sin dal 1998, non rilevando che essi, a quella data non avessero disponibilità della cartella clinica, poiché l’ingiustizia del danno subìto era comunque nota a prescindere da quegli atti. I ricorrenti mirano a contestare questo accertamento, ed a ribadire che invece la cartella clinica era indispensabile per potere agire in giudizio.

Secondo il Collegio i giudici di merito hanno correttamente applicato la regola secondo cui “il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell’evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all’uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass. 29140/2024).

La Corte rileva che i giudici precedenti, con accertamento in fatto non suscettibile di censura in cassazione, se non per vizi di motivazione (Cass. 29859/2023), hanno ritenuto che quella conoscenza prescindeva dalla cartella, era ciò maturata sin dal 1998, data in cui un pediatra indicò il malessere del ragazzo, e comunque dimostrata dal fatto che nel 2010, e dunque prima di avere la cartella clinica, il precedente difensore scrisse una lettera di richiesta di risarcimento. I motivi di ricorso mirano a contestare dunque un accertamento in fatto, e non già a censurare una errata applicazione della regola. In ragione della regola prima richiamata, i giudici di merito hanno ritenuto che la cartella clinica non fosse indispensabile per poter agire, in quanto la consapevolezza di aver subito un danno era maturata sin da prima.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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