La procedura di liquidazione del danno (ex art. 148 C.d.A.) è a tutela del danneggiato

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Il Consiglio di Stato (sentenza del 4 dicembre 2024 n. 9697, ripresa nella relazione IVASS per l’anno 2024 –https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2025/index.html ) offre alcuni importanti precisazioni in ordine al procedimento risarcitorio previsto dall’art. 148 C.d.A. In particolare afferma:

La procedura liquidativa stragiudiziale prevista dall’art. 148 e segg. CAP è funzionalizzata alla tutela pubblicistica
del diritto del danneggiato di conseguire, in tempi celeri e con una procedura trasparente, un congruo e pronto
ristoro del pregiudizio subìto. Tale tutela consiste nell’instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e
corretto contraddittorio con il danneggiato con incombenti tutti a carico dell’impresa e termini rigorosamente
scanditi per evitare che l’assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica con atteggiamenti
dilatori, rinviando il più possibile l’adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano
la carenza informativa degli aventi diritto
“.

L’art. 148 CAP, in materia di procedura stragiudiziale di liquidazione dei sinistri, non ha a oggetto la gestione del
servizio di gestione e liquidazione dei sinistri in ottica di sistema, bensì tutela la procedura liquidativa avviata dal
singolo consumatore destinatario del risarcimento
.

Il principio di “rilevanza della violazione” – in luogo del principio della “assoluta mancanza di pregiudizio” già previsto
dall’abrogato art. 326 CAP – lungi dal modificare l’assetto complessivo della disciplina, tutela il consumatore per
arginare l’asimmetria contrattuale tra la sua posizione e quella dell’impresa assicuratrice
, non marginalizzando i
presìdi previsti dal CAP a vantaggio di quelli civilistici, ma piuttosto ridefinendo il campo d’intervento della
Vigilanza per assicurare la tutela sostanziale ed effettiva del consumatore
.

Il principio della rilevanza esclude la sanzionabilità delle violazioni prive di offensività per i beni giuridici tutelati,
senza tuttavia attribuire rilievo, ai fini sanzionatori, alle sole violazioni che abbiano un impatto sistemico. Per la
motivazione sulla rilevanza della violazione è sufficiente la contestazione di “almeno uno” dei criteri elencati
dall’art. 11, comma 1, Reg. IVASS n. 39/2018
.

In assenza di ragioni giustificatrici, ogni inosservanza dei termini ex artt. 148 e segg. CAP comporta la sussistenza
del presupposto di fatto, di natura oggettiva, che giustifica l’esercizio del potere sanzionatorio anche in relazione
a una singola violazione e anche per ritardi contenuti ove sia, comunque, integrato almeno uno degli indici di
rilevanza indicati dal pertinente quadro giuridico
; anche se l’accertamento è unitario, la gravità delle violazioni è
valutata innanzitutto per ciascun sinistro, rimanendo parametro di riscontro la lesione del bene protetto per il
singolo danneggiato (rilevanza in sé del ritardo). La gravità dell’inadempimento modula la sanzione, pertanto la
marginalità dei casi o il fatto che i ritardi fossero contenuti possono essere presi in considerazione ai fini della
graduazione della sanzione, quali indici di minore gravità della violazione

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    Avvocato Massimo Palisi - Padova

    Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

    Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

    Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

    Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

    È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

    Avvocato Evenlina Piraino - Padova

    Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

    È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

    È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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