Il Consiglio di Stato (sentenza del 4 dicembre 2024 n. 9697, ripresa nella relazione IVASS per l’anno 2024 –https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2025/index.html ) offre alcuni importanti precisazioni in ordine al procedimento risarcitorio previsto dall’art. 148 C.d.A. In particolare afferma:
“La procedura liquidativa stragiudiziale prevista dall’art. 148 e segg. CAP è funzionalizzata alla tutela pubblicistica
del diritto del danneggiato di conseguire, in tempi celeri e con una procedura trasparente, un congruo e pronto
ristoro del pregiudizio subìto. Tale tutela consiste nell’instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e
corretto contraddittorio con il danneggiato con incombenti tutti a carico dell’impresa e termini rigorosamente
scanditi per evitare che l’assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica con atteggiamenti
dilatori, rinviando il più possibile l’adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano
la carenza informativa degli aventi diritto“.
L’art. 148 CAP, in materia di procedura stragiudiziale di liquidazione dei sinistri, non ha a oggetto la gestione del
servizio di gestione e liquidazione dei sinistri in ottica di sistema, bensì tutela la procedura liquidativa avviata dal
singolo consumatore destinatario del risarcimento.
Il principio di “rilevanza della violazione” – in luogo del principio della “assoluta mancanza di pregiudizio” già previsto
dall’abrogato art. 326 CAP – lungi dal modificare l’assetto complessivo della disciplina, tutela il consumatore per
arginare l’asimmetria contrattuale tra la sua posizione e quella dell’impresa assicuratrice, non marginalizzando i
presìdi previsti dal CAP a vantaggio di quelli civilistici, ma piuttosto ridefinendo il campo d’intervento della
Vigilanza per assicurare la tutela sostanziale ed effettiva del consumatore.
Il principio della rilevanza esclude la sanzionabilità delle violazioni prive di offensività per i beni giuridici tutelati,
senza tuttavia attribuire rilievo, ai fini sanzionatori, alle sole violazioni che abbiano un impatto sistemico. Per la
motivazione sulla rilevanza della violazione è sufficiente la contestazione di “almeno uno” dei criteri elencati
dall’art. 11, comma 1, Reg. IVASS n. 39/2018.
In assenza di ragioni giustificatrici, ogni inosservanza dei termini ex artt. 148 e segg. CAP comporta la sussistenza
del presupposto di fatto, di natura oggettiva, che giustifica l’esercizio del potere sanzionatorio anche in relazione
a una singola violazione e anche per ritardi contenuti ove sia, comunque, integrato almeno uno degli indici di
rilevanza indicati dal pertinente quadro giuridico; anche se l’accertamento è unitario, la gravità delle violazioni è
valutata innanzitutto per ciascun sinistro, rimanendo parametro di riscontro la lesione del bene protetto per il
singolo danneggiato (rilevanza in sé del ritardo). La gravità dell’inadempimento modula la sanzione, pertanto la
marginalità dei casi o il fatto che i ritardi fossero contenuti possono essere presi in considerazione ai fini della
graduazione della sanzione, quali indici di minore gravità della violazione“