La liquidazione equitativa del danno: la giustizia del caso singolo

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La Corte di Cassazione (sentenza del 16 luglio 2025 n. 196818) conferma le proprie precedenti valutazione in ordine alla liquidazione del danno operata in via equitativa ex art. 1226 c.c. rilevando che essa: “è fondata sull’equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”, intesa cioè giustizia del caso singolo, quale principio che non si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, bensì quale principio che completa la norma giuridica, sicché esso può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbia dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile o detto danno debba ritenersi in re ipsa all’evento in quanto discendente in via diretta e immediata dalla situazione illegittima (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020).

La liquidazione equitativa, pertanto, consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell’esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all’inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale. (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).

Essa presuppone, in definitiva, l’esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l’impossibilità, l’estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto; la determinazione dell’ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i esupposti, e rimessa d’ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice pure in grado di appello (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021).

Il Collegio rileva che tale principio è stato dal giudice dell’appello invero disatteso nell’impugnata sentenza, di riforma di quella del giudice di prime cure, sulla base di un ragionamento del tutto apodittico ed intrinsecamente ed irredimibilmente illogico in termini tali da appalesarsi quale motivazione al riguardo meramente apparente, e pertanto insussistente. Ed invero dopo: “aver ritenuto illegittimo e scorretto il comportamento assunto dall’operatore telefonico nella fase di contrattazione e nella repentina interruzione del servizio, comportante certamente disagi per ovviare alla mancanza di collegamenti telefonici e internet, ed avere quindi ritenuto nella specie sussistente l’an del danno, il giudice del gravame è pervenuto ad escludere la possibilità di farsi nella specie luogo alla valutazione del medesimo in quanto “non ancorato ad alcun elemento concreto, né fattuale né giuridico”. Orbene, il giudice dell’appello ha a tale stregua del tutto immotivatamente tenuto in assoluto non cale gli elementi valutati dal giudice di prime cure per pervenire all’effettuata liquidazione equitativa del danno, e in particolare ha del tutto negletto la circostanza che il telefono veniva usato non solo per uso personale, ma anche per lavoro, posto che l’utilità alternativa che può trarsi da un bene non esclude l’inadempimento e il danno consequenza (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 21320 del 03/02/2025; Cass. SU n. 33645/2022) Ha del pari del tutto omesso di motivatamente considerare le molteplici utilità fornite dal telefonino, che rendono il medesimo strumento pressoché imprescindibile e irrinunziabile nell’odierno modus vivendi. Non ha quindi considerato che l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno da interruzione repentina del servizio di telecomunicazione con riguardo a una linea telefonica è da intendere in senso relativo, essendo al riguardo sufficiente una difficoltà anche solo di un certo rilievo per escludere che sia al giudice del merito consentita una decisione di “non liquet”, risolvendosi la pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (v. Cass., 29/4/2022, n. 13515)

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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