La Corte di Cassazione (sentenza del 15 luglio 2025 n. 19542) conferma la statuizione della Corte di Appello di Bari che aveva riconosciuto, a favore del lavoratore infortunatosi durante attività svolte in un vigneto, il danno differenziale (oltre all’indennizzo Inail) per poste omogenee con aumento dovuto alla personalizzazione pari al 20%.
Il datore di lavoro ricorreva avanti la Corte di Cassazione asserendo non dovuto tale aumento in le voci valorizzate a tale scopo non sarebbero ulteriori rispetto a quelle già ristorate secondo i parametri standard (comparazione danno civilistico con indennizzo erogato da Inail- danno biologico permanente differenziale -applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano nella determinazione dei danni subiti).
Il Collegio rigetta il motivo di ricorso, considerandolo inammissibile, ritenendo la liquidazione del danno demandata alla valutazione equitativa del giudice di merito. Ma comunque ritiene di precisare come sia corretta, nella sostanza, la decisione impugnata in quanto sono state accertate, tramite la ctu, quali: “fossero state le conseguenze subite ed altresì giustificato, alla luce delle conclusioni peritali, la liquidazione del danno che è stata operata in modo conforme a legge sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano; mentre l’aumento del 20% per personalizzazione appare pure esso ampiamente motivato (“il danno morale ed alla vita di relazione è all’evidenza esistente per la condizione del lavoratore di 32 anni che ha subito un serie di interventi chirurgici non risolutivi e costretto a portate a vita il pannolone con conseguenze anche sulla vita di relazione”) sicchè si sottrae a qualsiasi revisione in questa sede di legittimità”