La legittimazione del danno non patrimoniale iure proprio

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La Corte di Cassazione con la sentenza del 4 giugno 2025 n. 14970 ribadisce il principio che la legittimazione per la formulazione della richiesta iure proprio prescinde totalmente dalla dimensione successoria. Ed invero osserva che: “il principio di diritto indebitamente richiamato, ed altrettanto indebitamente applicato, sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’Appello, che onera colui che propone l’azione o l’impugnazione di dare la prova della qualità di erede, riguarda l’ipotesi in cui l’impugnazione venga spiegata in qualità di successore di una delle parti originarie venuta meno nelle more del processo, nonché quella in cui l’azione venga proposta nell’asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto (cfr., al riguardo, da ultimo, Cass. 27/09/2024, n. 25860). Tali presupposti non sussistono nell’ipotesi di domanda di condanna al risarcimento del danno per la morte di una persona cagionata dal fatto illecito altrui, atteso che il diritto risarcitorio si acquista dai prossimi congiunti iure proprio e non iure hereditario, onde essi non debbono provare di essere eredi per esercitare la relativa azione (cfr. già la risalente Cass. 30/11/1977, n.5221), salva l’ipotesi in cui, essendo la morte avvenuta dopo apprezzabile lasso di tempo, vengano invocate anche le voci del danno patrimoniale e non patrimoniale c.d. terminale, che competono, appunto, iure hereditario“.

Nella fattispecie gli attori, nel domandare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale da lesione del credito, avevano fatto valere delle pretese iure proprio, rispetto alle quali non si era verificata la vicenda di successione ereditaria perché sorte originariamente sulla sfera giuridica dei suoi congiunti. Soltanto con riguardo al capo di domanda concernente il danno tanatologico (peraltro, nella fattispecie, del tutto marginale, come evidenziato dagli stessi attori, dal momento che il decesso era avvenuto nella quasi immediatezza del sinistro), sarebbe rilevata la dimostrazione della qualità di eredi degli attori, qualità che comunque avrebbe dovuto essere apprezzata nel merito, in base alla documentazione che era stata offerta in produzione e che indebitamente è stata reputata inammissibile.

Poiché, ai fini del riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale da lesione del credito rilevava, anziché la qualità di “erede”, il rapporto di parentela con il de cuius – e poiché questo rapporto, diversamente dalla predetta qualità, non aveva formato oggetto di contestazione da parte del convenuto (che si era limitato, sotto tale aspetto, a contestare il rapporto di convivenza) ed era stato altresì documentato (mediante invio di certificati di stati di famiglia) nelle comunicazioni antecedenti all’istaurazione del giudizio inviate alla società assicurativa -indebitamente il giudice del merito ha rigettato la domanda risarcitoria iure proprio per difetto di prova di legitimatio ad causam“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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