Anche il Giudice è chiamato a fare corretta applicazione dei barème medico legale

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Nell’ambito di un giudizio risarcitorio (per incidente stradale), il Giudice di Pace, disattendendo le risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio medico legale, procedeva ad una valutazione maggiore della lesione da quella indicata dal proprio Ausiliario. Ed infatti se quest’ultimo aveva indicato nel 2% i postumi d’invalidità permanente, il giudicante, rilevando trattarsi di “danno tabellare che, una volta accertato nella sua entità, corrisponde (anche per le sue evidenti ripercussioni in termini estetici ed esistenziali, in relazione all’età del danneggiato) ad una percentuale di danno permanente del 7%“, liquidava, in favore del danneggiato, la maggiore corrispondente somma di Euro 15.081,00. Il Tribunale riformava la precedente sentenza allineandosi all’indicazione fornita dal CTU. Impugnata la sentenza sul punto, la Corte di Cassazione (sentenza del 23 luglio 2025 n. n. 20788 – dott. Gaime Stefano Guizzi) l’accoglieva ritenendo la decisione del Tribunale sostanzialmente immotivata ed anche contraria ad una norma di diritto, qual è, evidentemente, il suddetto decreto ministeriale.

Ed invero: “in materia di liquidazione del danno alla persona, la decisione del giudice “non può trascurare di accertare se il “barème” utilizzato dall’ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato ‘ (Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2021, n. 11724, Rv. 661322-04), sicché, nella specie, il giudice d’appello avrebbe dovuto almeno adeguatamente chiarire le ragioni per le quali ha inteso disattendere le conclusioni del primo giudice, ancorché esse fossero fondate su un criterio di riconosciuta validità scientifica, recepito, per giunta, in una norma di diritto. Deve, pertanto, ribadirsi che il “barème” è “un criterio di giudizio nella disponibilità del giudice e non solo del consulente tecnico (al quale spetta precipuamente descrivere la disfunzionalità a carico del danneggiato), la cui valutazione scientifica è, del resto, secondo il principio judex peritus peritorum fatto proprio dal nostro ordinamento, sempre sindacabile dal giudice stesso in base a cognizioni tecniche personali”, tuttavia “incontrando l’esercizio di tale potere” il limite costituito dall’onere di “un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 11724 del 2021, cit.). Nella specie, in conclusione, in assenza di migliori specificazioni delle ragioni che hanno portato il giudice d’appello a disattendere il “barème” di cui al D.M. del 2 luglio 2003, ricorre, oltre ad una violazione di norma di diritto, una delle ipotesi di motivazione apparente, ovvero quella in cui la parte motiva della sentenza rechi “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1 marzo 2022, n. 6758, Rv. 664061-01)

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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