La Corte di Cassazione (con la sentenza del 23 luglio 2025 n. 20792 – dott. Giaime Stefano Guizzi) precisa che: “ai sensi dell’art. 191 cod. strada (norma secondo cui “i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”), oltre che del comma 2 dell’art. 141 del medesimo codice (in base al quale il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”), il conducente del veicolo investitore avrebbe dovuto progressivamente rallentare l’alta velocità, sino ad arrestarsi, in presenza di una situazione di parziale “occultamento” dell’intero spazio interessato dall’attraversamento senza “confidare” nel completamento di quella operazione. E ciò anche in ragione del fatto aspetto sul quale si appunta, in particolare, il secondo errore addebitato al giudice di appello che “qualora un pedone si accinga ad attraversare la strada e ne abbia iniziato l’attraversamento, il conducente del veicolo ha l’obbligo di prospettarsi l’eventualità di una qualche esitazione, incertezza o pentimento” (così, in motivazione, Cass Sez. 3, ord. 6 luglio 2022, n. 21402, Rv. 665209-02).
Va, invero, ribadito, che – in caso di investimento di un pedone l’apprezzamento della condotta di guida del conducente deve avvenire con particolare rigore. Difatti la suddetta fattispecie rimane assoggettata al principio secondo cui, “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 21402 del 2002, cit. non massimata sul punto), dovendo, però, l’investitore, per vincere tale presunzione, dimostrare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva “l’anomalia della condotta” del soggetto investito, visto che “occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta“. (Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8663, Rv. 643838-01).
L’esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede, pertanto, la dimostrazione che “l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia” abbia “reso inevitabile l’evento dannoso” (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14064; Rv. 613405-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 ottobre 2001, n. 12751, Rv. 549738-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1998, n. 12039, Rv. 521162-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 1998, n. 5983, Rv. 516500-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 1997, n. 3309, Rv. 503758-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1993, n. 8451, Rv. 483364-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 1990, n. 3554, Rv. 466896-01), situazione “ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”, ciò che “si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo”, purché il conducente dello stesso proceda “regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2017, n. 4551, Rv. 643134-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2006, n. 21249, Rv. 593596-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2004, n. 7777, Rv. 572293-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 2003, n. 9620, Rv. 564285-01)“.