La Corte di Cassazione (sentenza del 23 luglio 2025 n. 20786) ribadisce il principio per cui: “in tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale” (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 14 ottobre 2016, n. 20807 , Rv. 641425-01; in termini analoghi, più di recente, Cass. Sez. 3, ord. 31 ottobre 2023, n. 30293, Rv. 669351-01).”

Non è consentito frazionare la domanda di risarcimento dei danni causati da un fatto illecito
A causa di un incidente stradale, il danneggiato introduceva, con un primo giudizio, la richiesta