La Corte d’Appello di Brescia, nel rigettare la richiesta di risarcimento di un automobilista, fuoriuscito dalla sede stradale per la presenza di accumuli d’acqua sulla carreggiata, rilevava che tale circostanza non era stata dedotta come causa e/o concausa dell’evento dannoso. La Corte di Cassazione (sentenza del 25 luglio 2025 n. 21321), evidenzia l’error in procedendo in cui è incorso il giudice di merito, ribadendo inoltre i principi, nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità per delineare lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per i quali: “resta del tutto estranea all’onere di allegazione e di asseverazione gravante sul preteso danneggiato la dimostrazione della pericolosità intrinseca della res custodita, volta che l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Nelle medesime occasioni, questa Corte ha parimenti evidenziato che la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità da custodia, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla (sola) stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”. In altre parole, l’intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall’ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l’obbligazione risarcitoria possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l’obbligazione risarcitoria in capo al custode (in tal senso, v. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023; Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 24772483 del 01/02/2018)“.

Non è consentito frazionare la domanda di risarcimento dei danni causati da un fatto illecito
A causa di un incidente stradale, il danneggiato introduceva, con un primo giudizio, la richiesta