A causa di un incidente stradale, il danneggiato introduceva, con un primo giudizio, la richiesta di risarcimento del danno materiale e quindi con un secondo distinto giudizio, quella relativa al danno alla persona. Il Giudice di Pace di Salerno e, in appello, il Tribunale competente, dichiaravano inammissibile la seconda domanda, per violazione del divieto di frazionamento del credito. Nel conseguente giudizio per la cassazione di tale decisione, il ricorrente deduceva che: erroneamente il Tribunale aveva ritenuto già stabilizzati i postumi permanenti (e quindi liquidabile il danno alla persona) al momento dell’introduzione della prima domanda, concernente il danno alle cose; erroneamente il Tribunale aveva escluso la sussistenza d’un suo interesse oggettivo alla formulazione di due domande separate; le regole dettate dal codice delle assicurazioni, concernenti la procedura stragiudiziale di richiesta del risarcimento (art. 148 cod. ass.) giustificano e legittimano la formulazione di giudizi separati; nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno alle cose era stata introdotta quando non era ancora proponibile quella di risarcimento del danno alla persona, in quanto non era ancora spirato il termine di 90 giorni di cui all’art. 148 cod. ass.; le domande di risarcimento del danno alla persona ed alle cose erano diverse perché il sottostante diritto è soggetto a termini di prescrizione diversi; nessuna norma impone che la domanda di risarcimento “debba essere omnicomprensiva”.
La Corte di Cassazione (sentenza del 28 luglio 2025 n. 2165) ritiene infondato il motivo di impugnazione, rammentando che: “in tema di abusivo frazionamento del credito le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito principi così riassumibili: a) non è consentito frazionare la domanda di risarcimento dei danni causati da un fatto illecito; tutti i danni vanno perciò richiesti nel medesimo giudizio; b) nel caso di proposizione di giudizi differenti, aventi ad oggetto il risarcimento di danni diversi causati dal medesimo fatto illecito: b’) la domanda proposta per seconda è improponibile, se al momento della sua introduzione è ancora pendente il primo giudizio e non possa essere riunito all’altro; b”) la domanda proposta per seconda è inammissibile, se al momento della sua introduzione il primo giudizio si è concluso con sentenza passata in giudicato (Sez. U, Sentenza n. 7299 del 19/3/2025, passim, ma spec.te par. 10.1).
Nella sentenza appena ricordata si chiarisce, a composizione dei precedenti contrasti, che il requisito dell’ “interesse” a proporre domande frazionate viene in rilievo solo con riferimento alle obbligazioni contrattuali. Nel caso invece di domande di risarcimento dei danni derivanti da illecito extracontrattuale “il fondamento della costante affermazione in termini di infrazionabilità della domanda risarcitoria (e del credito con essa fatto valere) non si rinviene… nel richiamo ai principi di correttezza e buona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso la ragionevole durata del processo, ma discende direttamente dal principio del giudicato, che presuppone che l’accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute“.
Da ciò la conclusione che “a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento”. Sono dunque irrilevanti tutte le deduzioni svolte dal ricorrente circa la diversità di regole per la definizione stragiudiziale della lite con l’assicuratore della r.c.a. Sarà appena il caso di ricordare, infine, che il credito risarcitorio scaturente da un fatto illecito è uno soltanto (art. 1173 c.c.), e solo per convenzione economica esso viene distinto in poste risarcitorie a seconda della natura o qualità del bene su cui è caduto il danno.