La Corte di Cassazione (sentenza 29 luglio 2025 n.21824) impone l’onere della chiarezza e della specificità in ordine all’eccezione contrattuale eventualmente sollevata dall’assicuratore. Nei precedenti gradi di giudizio, l’UnipolSai si era limitata ad eccepire di contenere l’eventuale sua la condanna “nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti“. Il Collegio rigetta il motivo, con cui si doleva della mancata precedente decisione sul punto da parte della Corte di Appello, rilevando che: “anche l’eccezione, come la domanda, deve essere specifica, e non è consentito instare affinché il giudice rinvenga da sé quali siano “i limiti delle previsioni contrattuali“. Ed invero nel corso del giudizio la UnipolSai non aveva mai chiaramente indicato se e quale scoperto, ovvero se e quale franchigia fossero previsti dal contratto. Si precisa a tale scopo che: “l’eccezione non può mancare di essere formulata in modo analitico e circostanziato, a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull’esatto tema in decisione, suscettibile di essere posta in esecuzione senza ambiguità e incertezze (tra le altre, v. Cass. Sez. 3, sentenza 12 marzo 2013, n. 6111) o inammissibili successive operazioni di integrazione“. L’eccezione viene dunque rigettata in applicazione del seguente principio di diritto: “L’assicuratore convenuto per il pagamento dell’indennizzo, se intende eccepire l’esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato. Non è pertanto ammissibile, e giustamente il giudice non la prende in esame, l’eccezione con la quale l’assicuratore convenuto si limiti a chiedere che una eventuale sua condanna sia contenuta nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti‘”.

Il danno morale terminale: così non si può fare
I ricorrenti censuravano l’omessa liquidazione del danno morale catastrofale.avendo la Corte d’Appello ritenuto che la