La Corte di Cassazione (sentenza del 29 luglio 2025 n.21799 – dott. Marilena Gorgoni) conferma l’incontestato principio secondo il quale: “il danno non patrimoniale da perdita e/o lesione del rapporto parentale, una volta ritenuto sussistente, deve essere liquidato equitativamente: il giudice a quo, dopo avere individuato il parametro per liquidarlo – su cui non vi è contestazione – ha provveduto ad un abbattimento correttivo dell’importo risultante, dandone atto con un percorso motivazionale che si coglie appieno e che è stato confutato con argomenti inconferenti. Deve, infatti, ribadirsi che, riguardo alla liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, l’orientamento di questa Corte si è andato consolidando nel senso che, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno anzidetto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (v., tra le decisioni massimate, più recenti Cass. 30/12/2023, n. 36560; Cass. 17/05/2023, n. 13540). In siffatti termini, si è, quindi, ritenuto che a tanto potessero soddisfare le tabelle di liquidazione predisposte dal Tribunale di Roma e, quindi, anche quelle del Tribunale di Milano predisposte nel 2022 (così, segnatamente, Cass. 28/02/2023, n. 5948; Cass. 22/03/2023, n. 8265; Cass. 17/05/2023, n. 13540). La Corte territoriale ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori facendo riferimento alle tabelle romane e indicando le circostanze di fatto in concreto rilevanti per determinare l’importo risarcitorio, ossia quelle dell’età, del grado di parentela e della convivenza della vittima, così da fornire contezza dei parametri legati alla concreta vicenda processuale sui quali operare la determinazione del quantum debeatur (Cass. 22/04/2024, n. 10765), senza incorrere nella violazione di legge che le è stata attribuita per avere apportato l’abbattimento correttivo“.

Il danno morale terminale: così non si può fare
I ricorrenti censuravano l’omessa liquidazione del danno morale catastrofale.avendo la Corte d’Appello ritenuto che la