Il danno biologico terminale (insufficienza del criterio tabellare)

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I ricorrenti censuravano l’insufficiente liquidazione del danno biologico subito dalla minore, vantato iure hereditatis dagli eredi legittimi. La Corte di Cassazione (sentenza del 29 luglio 2025 n.21799 – dott. Marilena Gorgoni) ritiene fondata la critica avverso la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la liquidazione del danno biologico terminale operata dal Tribunale. Detto danno era stato liquidato in base al criterio tabellare della invalidità temporanea per il biologico temporaneo, ma assumendo in via equitativa un valore maggiore rispetto ai parametri delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano sul danno da inabilità temporanea assoluta, proprio in ragione della gravità del danno terminale: non quelle però del 2018, perché esse nel valore del punto comprendevano sia il danno biologico terminale che il danno morale terminale. Il Tribunale era pervenuto così alla liquidazione di Euro 15.000,00 a titolo di danno biologico terminale (euro 1.000,00 al giorno per 15 giorni).

Ad avviso del Collegio: “Si tratta di una liquidazione meramente simbolica. Il danno biologico terminale è considerato un danno temporaneo, ma massimo per entità ed intensità, la cui liquidazione non può che avvenire equitativamente, anche ricorrendo alle tabelle in uso presso taluni uffici giudiziari di merito e, in particolare, del Tribunale di Milano individuato quale autore di un metodo di liquidazione tra i più diffusi sul territorio nazionale, a condizione tuttavia che il giudice non manchi di considerare le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, perché la lesione della salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte; lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanente), bensì nella definitiva soppressione dell’organismo come conseguenza causalmente collegata all’incidenza della stessa invalidità considerata; il che implica che la dimensione di temporaneità assume un connotazione ben diversa rispetto a quella che viene presa in considerazione per definire il danno biologico destinato ad evolvere verso un “futuro di riacquistata pienezza o di adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni di salute”; in questo caso la temporaneità non è in relazione “con alcuna prospettiva futuribile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente)”; i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato, di conseguenza detto danno biologico terminale non può essere liquidato “attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso“(Cass. 17/12/2024, n. 33009)

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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