Investimento del pedone: la presunzione di responsabilità del conducente

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La Corte di Cassazione (sentenza del 29 luglio 2025 n. 21761) richiama il proprio consolidato orientamento, per il quale: “in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta; dall’altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cass. n. 3964 del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass. n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025).

Ove tali presupposti si integrino, i rapporti tra l’art. 2054, primo comma, cod. civ. e l’art. 1227, primo comma, cod. civ., vanno regolati nel senso che, poiché la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgere uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame; in altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 2241 del 2019; Cass. n. 20137 del 2023; Cass. n. 2433 del 2024)“.

Nel caso di specie, la Corte territoriale non solo non aveva affermato che la condotta del pedone, nonché colposa, fosse persino imprevedibile, ma, soprattutto, aveva recisamente escluso che l’automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, ritenendo provato, al contrario, che avesse tenuto una velocità di guida non appropriata. Inoltre, lungi dall’accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone al fine di ridurre progressivamente quella presunta al 100% a carico del conducente, aveva ritenuto che non fosse possibile verificare la misura dell’incidenza causale di ognuna delle due condotte. Il Collegio conclude che: “tenuto conto di questi accertamenti, non avrebbe potuto né ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva di cui all’art. 2054, primo comma, cod. civ., né, comunque valutare in misura pari al 50% il contributo causale del pedone in mancanza della specifica individuazione della sua percentuale di colpa in funzione della progressiva riduzione di quella presunta nella misura del 100% a carico del conducente

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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