La Corte di Cassazione (sentenza del 8 agosto 2025 n.22901), richiamando la propria consolidata posizione al riguardo (senza pretesa di completezza cfr. Cass. 16/02/2025, n. 3904; Cass. 4/03/2024, n. 5769; Cass. 7/09/2023, n. 26140; Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 15/07/2022, n. 22397; Cass. 15/02/2018, n. 3767), ricapitola i principi in ordine al danno da lesione del vincolo parentale, affermando che:
“a) la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri della famiglia, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo;
b) la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio) concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare“
Per il Collegio, nella specie in esame, la Corte di merito aveva correttamente applicato i principi sopra richiamati, evidenziando che lo stretto rapporto di parentela di cui si discute è stato allegato sin “dall’introduzione del giudizio” e ha tenuto conto, nella quantificazione del danno, delle relazioni personali tra gli originari attori e la loro congiunta deceduta alla luce delle peculiarità del caso concreto.