La corretta liquidazione del danno patrimoniale (lucro cessante) dell’avvocato

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Il Tribunale di Cremona condannava la compagnia di assicurazione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 3 dicembre 2005, da un giovane avvocato che al momento dell’incidente aveva 32 anni. La Corte di Appello, rigettando il motivo di impugnazione proposto da quest’ultimo, riteneva che non dovesse essere ulteriormente incrementata la somma già riconosciuta a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa (la cui specifica voce era stata liquidata in Euro 470.000,00), determinata dal primo giudice sulla base della moltiplicazione del reddito dell’anno precedente il sinistro per il coefficiente di cui al R.D. n. 1403 del 1922. Tale statuizione veniva impugnata dal danneggiato con ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 16913/19) censurò la sentenza d’appello sotto due distinti, ma connessi, profili: per avere fatto applicazione dei coefficienti di cui al R.D. n. 1403 del 1922 e per avere posto a base del calcolo il mero reddito dell’anno precedente al sinistro. Sotto il primo profilo, la Corte di Cassazione, dando continuità ad un orientamento già formatosi sulla base di diverse pronunce, reputò che: “il danno permanente da incapacità di guadagno non potesse più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403/1922, dal momento che questi, sia a causa dell’aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d’interesse, non potevano ritenersi idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell’articolo 1223 cod. civ. e il principio di integralità del risarcimento di cui esso è espressione. Statuì, dunque, che il giudice di merito avrebbe dovuto avvalersi di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti come, per es., i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali. Sotto il secondo profilo, sull’assunto del prevedibile progressivo incremento reddituale che notoriamente caratterizza l’attività professionale di avvocato, affermò che doveva essere utilizzata, come riferimento, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza“.

Rinviata, dunque, la causa alla Corte d’Appello di Brescia il giudice del rinvio, con sentenza 6 maggio 2022, n. 547, procedeva alla rideterminazione dell’importo da liquidare a titolo di danno futuro da perdita della capacità lavorativa. La Corte territoriale procedeva: “ad una liquidazione unitaria, basata sulla Tabella dei redditi degli avvocati compilata dalla Cassa Forense, debitamente prodotta in atti, che individua un reddito crescente nella misura del 4,5% sino al 45 anno di età e del 2,5% sino al 64 anno d’età, nonché un reddito successivo decrescente nella misura del 6% annuo sino a stabilizzarsi dal 74 all’80 anno di età, anno in cui è prevista la cessazione dell’attività professionale. Al fine di eliminare il c.d. “montante di anticipazione” – e cioè per tener conto del fatto che il danneggiato percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasto sano, avrebbe incassato solo tra n anni – la Corte bresciana ha previsto poi di applicare al risultato dell’operazione un tasso di sconto“.

La Corte di Cassazione (sentenza del 12 agosto 2025 n.23108), cui è stata portata all’esame la sentenza di rinvio della Corte bresciana ha ritenuto che: “il procedimento di liquidazione del danno da perdita di guadagno è del tutto corretto in iure, essendosi essa debitamente uniformata al duplice principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, che imponeva, da un lato, l’abbandono dei coefficienti del R.D. n. 1403/1922 e l’utilizzazione di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti, dall’altro, di tenere conto del prevedibile progressivo incremento reddituale che caratterizza notoriamente l’attività professionale dell’avvocato

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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