L’autonomia del danno morale e la presunzione della sua esistenza in presenza della gravità delle lesioni fisiche

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La Corte di Cassazione (sentenza del 3 agosto 2025 n.22351) ribadisce la rilevanza autonoma del danno morale, censurando la decisione della Corte del merito che aveva escluso la risarcibilità del danno morale per mancata prova del medesimo, ritenendolo indimostrato. Ed invero afferma che: “la consolidata giurisprudenza di questa Corte, più volte ribadita (Cass., 3, n. 15733 del 17/05/2022; Cass., 3, n. 20661 del 24/07/2024; Cass., 3, n. 901 del 17/01/2018), ha chiarito la natura distinta e autonoma del danno morale rispetto al danno biologico. Mentre il danno biologico attiene alla lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale, con incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (art. 138, comma 2, lett. a), C.d.A.), il danno morale si configura come una sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e non suscettibile di accertamento medico-legale.

La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere onnicomprensiva, nel senso di tenere conto di tutte le conseguenze derivanti dall’evento dannoso, ma deve al contempo evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di una valutazione separata e autonoma di distinte componenti del danno non patrimoniale, qual è la sofferenza morale.

La sentenza impugnata, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno morale per “mancata prova del medesimo” e per averlo ritenuto “indimostrato”, ha fornito una motivazione insufficiente e apodittica. Il giudice di merito, infatti, è tenuto a valutare l’esistenza del danno morale anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, fondate sulla gravità delle lesioni fisiche e sulle circostanze del caso concreto, che possono far inferire una sofferenza interiore. La documentazione medica prodotta dal ricorrente, che attestava un grave disturbo depressivo reattivo e una vescica neurologica, avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata anche come elemento presuntivo della sofferenza morale, in quanto espressione di un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto alla mera lesione biologica. Pertanto, la Corte d’Appello ha errato nel non liquidare il danno morale come componente distinta, non applicando correttamente i principi stabiliti da questa Corte in materia“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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