La Corte di Cassazione (sentenza del 3 agosto 2025 n.22352) precisa che: “l’accertamento della pericolosità o meno di una determinata attività, anche sportiva, non deriva dall’essere essa inclusa in elenchi o registri, sebbene dalla connotazione che essa, in considerazione dei mezzi e degli strumenti o delle tecniche adoperate, in concreto assume (Cass. n. 3471 del 9 4 1999 Rv. 525126 – 01) secondo una prognosi postuma sulla base dell’esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell’esercizio dell’attività. L’accertamento delle pericolosità della pratica sportiva del golf è stato quindi condotto in concreto dai giudici dell’impugnazione di merito, che hanno preso in considerazione “l’utilizzo di pesanti mazze di metallo e palline colpite con notevole vigore, essendo entrambe le cose, con una valutazione ex ante e in concreto, oggetti potenzialmente in grado di arrecare danno ove non utilizzate con le cautele e precauzioni necessarie“

E’ consentito depositare una relazione tecnica di parte anche in sede di appello in virtù del rispetto del principio del contraddittorio
Il ricorrente lamentava la violazione da parte della Corte di Appello, che aveva ritenuto inammissibile



