La Corte di Cassazione (sentenza del 3 agosto 2025 n.22352) precisa che: “l’accertamento della pericolosità o meno di una determinata attività, anche sportiva, non deriva dall’essere essa inclusa in elenchi o registri, sebbene dalla connotazione che essa, in considerazione dei mezzi e degli strumenti o delle tecniche adoperate, in concreto assume (Cass. n. 3471 del 9 4 1999 Rv. 525126 – 01) secondo una prognosi postuma sulla base dell’esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell’esercizio dell’attività. L’accertamento delle pericolosità della pratica sportiva del golf è stato quindi condotto in concreto dai giudici dell’impugnazione di merito, che hanno preso in considerazione “l’utilizzo di pesanti mazze di metallo e palline colpite con notevole vigore, essendo entrambe le cose, con una valutazione ex ante e in concreto, oggetti potenzialmente in grado di arrecare danno ove non utilizzate con le cautele e precauzioni necessarie“

L’autonomia del danno morale e la presunzione della sua esistenza in presenza della gravità delle lesioni fisiche
La Corte di Cassazione (sentenza del 3 agosto 2025 n.22351) ribadisce la rilevanza autonoma del