La presunzione contenuta nell’art. 2054 c.c.

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Con tre recenti decisioni, emesse nel mese di agosto, la Corte di Cassazione ricapitola alcuni principi in ordine all’applicazione della presunzione contenuta nell’art. 2054 c.c. in tema di circolazione stradale.Con la

Con la sentenza del 4 agosto 2025 n. 22387 precisa che il carattere sussidiario della norma: “opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro“. Nel caso trattato (impossibilità di pervenire a una chiara e inequivoca ricostruzione della dinamica del sinistro, tenuto conto delle “difformi dichiarazioni” e delle “contraddizioni sulle modalità dell’incidente” ed in particolare sul fatto che il ricorrente conducesse a mano la bicicletta, dovendo in questo caso essere considerato un semplice pedone, o fosse in sella alla stessa) la Corte d’Appello ha correttamente applicato la presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, comma 2, c.c.. Il Collegio conferma la decisione affermando che: “in presenza di un quadro probatorio incerto sulla dinamica, la presunzione di pari concorso di colpa sia l’unica soluzione possibile

Con altra decisione (sentenza del 4 agosto 2025 n.22390) la Corte di Cassazione ha confermato la decisione resa dalla corte territoriale perché in conformità con il consolidato principio di diritto, secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente abbia dimostrato di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (v. Cass., 25/02/2002, n. 2739; Cass., 10/08/2004, n. 15434; Cass., n. 21130/2013; Cass., n. 5671/2000). Si è inoltre precisato che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento, sicché l’utilizzabilità della presunzione postula, l’infruttuoso espletamento dell’attività istruttoria richiesta” (Cass., 24/01/2006, n. 1317; Cass., 17/12/2007, n. 26523). È pertanto possibile ricorrere alla presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, cod. civ. nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass., 04/04/2019, n. 9353)“.

Infine con sentenza del 11 agosto 2025 n. n.23008 infine è stato precisato che: “per consolidato orientamento di legittimità, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., per il caso di scontro di veicoli, ha natura sussidiaria: essa opera quando, in esito all’istruzione ed alla valutazione delle prove raccolte, non sia possibile ricostruire la dinamica del sinistro, accertarne le cause e le modalità di verificazione, stabilire il grado di colpa dei due conducenti (tra le tantissime, cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15736; Cass. 12/03/2020, n. 7061; Cass. 04/04/2019, n. 9353); non conforme a diritto è, pertanto, la statuizione di rigetto resa dal giudice palermitano, il quale, acclarato come certo il verificarsi della collisione dei veicoli generatrice dei danni lamentati, avrebbe dovuto invece fare applicazione della presunzione in discorso“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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