Con tre recenti decisioni, emesse nel mese di agosto, la Corte di Cassazione ricapitola alcuni principi in ordine all’applicazione della presunzione contenuta nell’art. 2054 c.c. in tema di circolazione stradale.Con la
Con la sentenza del 4 agosto 2025 n. 22387 precisa che il carattere sussidiario della norma: “opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro“. Nel caso trattato (impossibilità di pervenire a una chiara e inequivoca ricostruzione della dinamica del sinistro, tenuto conto delle “difformi dichiarazioni” e delle “contraddizioni sulle modalità dell’incidente” ed in particolare sul fatto che il ricorrente conducesse a mano la bicicletta, dovendo in questo caso essere considerato un semplice pedone, o fosse in sella alla stessa) la Corte d’Appello ha correttamente applicato la presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, comma 2, c.c.. Il Collegio conferma la decisione affermando che: “in presenza di un quadro probatorio incerto sulla dinamica, la presunzione di pari concorso di colpa sia l’unica soluzione possibile“
Con altra decisione (sentenza del 4 agosto 2025 n.22390) la Corte di Cassazione ha confermato la decisione resa dalla corte territoriale perché in conformità con il consolidato principio di diritto, secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente abbia dimostrato di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (v. Cass., 25/02/2002, n. 2739; Cass., 10/08/2004, n. 15434; Cass., n. 21130/2013; Cass., n. 5671/2000). Si è inoltre precisato che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento, sicché l’utilizzabilità della presunzione postula, l’infruttuoso espletamento dell’attività istruttoria richiesta” (Cass., 24/01/2006, n. 1317; Cass., 17/12/2007, n. 26523). È pertanto possibile ricorrere alla presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, cod. civ. nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass., 04/04/2019, n. 9353)“.
Infine con sentenza del 11 agosto 2025 n. n.23008 infine è stato precisato che: “per consolidato orientamento di legittimità, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., per il caso di scontro di veicoli, ha natura sussidiaria: essa opera quando, in esito all’istruzione ed alla valutazione delle prove raccolte, non sia possibile ricostruire la dinamica del sinistro, accertarne le cause e le modalità di verificazione, stabilire il grado di colpa dei due conducenti (tra le tantissime, cfr. Cass. 17/05/2022, n. 15736; Cass. 12/03/2020, n. 7061; Cass. 04/04/2019, n. 9353); non conforme a diritto è, pertanto, la statuizione di rigetto resa dal giudice palermitano, il quale, acclarato come certo il verificarsi della collisione dei veicoli generatrice dei danni lamentati, avrebbe dovuto invece fare applicazione della presunzione in discorso“.