La Corte di Appello escludeva il caso fortuito, in ordine ad una frana, ritenendo che la ricostruzione dei fatti offerta nel corso del giudizio, le risultanze peritali e tutti i documenti acquisiti e precedentemente riportati escludevano l’imprevedibilità di tale evento, così sanzionando ai sensi dell’art. 2051 c.c. il Comune di Scilla per i danni cagionati dal movimento franoso.
Impugnata la decisione avanti la Corte di Cassazione, rilevandosi il carattere determinante delle precipitazioni, asseritamente causa del movimento franoso, il Collegio conferma la correttezza della statuizione di secondo grado (con la sentenza del 6 agosto 2025 n. 22702) rilevandone la sua conformità ai principi di diritto espressi da costante giurisprudenza di legittimità e di merito, essendo stato da sempre affermato che: “le precipitazioni costituiscono caso fortuito solo quando viene fornita prova che le stesse abbiano assunto i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo e riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res”, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (da ultimo, tra le altre, Cass. ordinanza del 23.11.2023, n. 32643, Cass. ord. 11.02.2022 n. 4588, Cass. Civ. n. 5422/2021, Cass. Civ. n. 15574/2021, Cass. 22 novembre 2019 n. 30521, Cass. civ. SS.UU. 616/2019, Cass. Civ. n. 2482/2018, e numerose analoghe precedenti), elementi che mancano nel caso di specie. Deve essere rigettato, quindi, anche l’assunto del Comune di Scilla secondo cui, vista la portata delle piogge, “neppure un sistema perfettamente efficiente avrebbe potuto far fronte all’impeto dell’inondazione, in considerazione anche della particolare conformazione dei luoghi”, essendo rimasta indimostrata l’efficienza causale esclusiva ed essendo emerso, oltre alla prevedibilità dell’evento ed alla non straordinarietà dello stesso, che la strada comunale presentava vizi, per come precedentemente indicato, per cui detto “sistema efficiente” non esisteva. Ciò ancor più se si considerano le caratteristiche progettuali dei luoghi e lo stato in cui gli stessi si presentavano al momento dell’evento atmosferico. Sulla base dei precedenti, del principio di regolarità causale, delle caratteristiche del luogo, degli studi e dell’attenzione già in essere, alla stregua di un’indagine ex ante e di stampo oggettivo deve escludersi la indicata l’imprevedibilità, eccezionalità ed obiettiva inverosimiglianza dell’evento. L’evento in esame, quindi, era ampiamente prevedibile e, come tale, insuscettibile di assurgere a caso fortuito, con conferma della pronuncia di primo grado“.
Francamente non si comprende come il concetto di caso fortuito, utilizzato dalla Corte di Cassazione (che si ricorda ha funzione anche nomofilattica), possa essere così disinvoltamente utilizzato, ed in maniera tanto differente, nell’applicazione del medesimo istituto (la responsabilità da custodia). Se infatti in tutti gli altri contesti (come quello oggetto della decisione proposta) lo stesso deve essere innervato dal carattere dell’eccezionalità, nel caso in cui questo è costituito dalla condotta dello stesso danneggiato, ne viene ingiustificatamente spogliato, divenendo così sufficiente una mera condotta colposa per interrompere il nesso di causalità. Un insanabile conflitto che diviene sempre più insopportabile di fronte al costante rifiuto di risarcimento dei danni delle vittime.