La troppo mutevole natura del concetto di caso fortuito

studio legale palisi padova responsabilità

La Corte di Appello escludeva il caso fortuito, in ordine ad una frana, ritenendo che la ricostruzione dei fatti offerta nel corso del giudizio, le risultanze peritali e tutti i documenti acquisiti e precedentemente riportati escludevano l’imprevedibilità di tale evento, così sanzionando ai sensi dell’art. 2051 c.c. il Comune di Scilla per i danni cagionati dal movimento franoso.

Impugnata la decisione avanti la Corte di Cassazione, rilevandosi il carattere determinante delle precipitazioni, asseritamente causa del movimento franoso, il Collegio conferma la correttezza della statuizione di secondo grado (con la sentenza del 6 agosto 2025 n. 22702) rilevandone la sua conformità ai principi di diritto espressi da costante giurisprudenza di legittimità e di merito, essendo stato da sempre affermato che: “le precipitazioni costituiscono caso fortuito solo quando viene fornita prova che le stesse abbiano assunto i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo e riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res”, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (da ultimo, tra le altre, Cass. ordinanza del 23.11.2023, n. 32643, Cass. ord. 11.02.2022 n. 4588, Cass. Civ. n. 5422/2021, Cass. Civ. n. 15574/2021, Cass. 22 novembre 2019 n. 30521, Cass. civ. SS.UU. 616/2019, Cass. Civ. n. 2482/2018, e numerose analoghe precedenti), elementi che mancano nel caso di specie. Deve essere rigettato, quindi, anche l’assunto del Comune di Scilla secondo cui, vista la portata delle piogge, “neppure un sistema perfettamente efficiente avrebbe potuto far fronte all’impeto dell’inondazione, in considerazione anche della particolare conformazione dei luoghi”, essendo rimasta indimostrata l’efficienza causale esclusiva ed essendo emerso, oltre alla prevedibilità dell’evento ed alla non straordinarietà dello stesso, che la strada comunale presentava vizi, per come precedentemente indicato, per cui detto “sistema efficiente” non esisteva. Ciò ancor più se si considerano le caratteristiche progettuali dei luoghi e lo stato in cui gli stessi si presentavano al momento dell’evento atmosferico. Sulla base dei precedenti, del principio di regolarità causale, delle caratteristiche del luogo, degli studi e dell’attenzione già in essere, alla stregua di un’indagine ex ante e di stampo oggettivo deve escludersi la indicata l’imprevedibilità, eccezionalità ed obiettiva inverosimiglianza dell’evento. L’evento in esame, quindi, era ampiamente prevedibile e, come tale, insuscettibile di assurgere a caso fortuito, con conferma della pronuncia di primo grado“.

Francamente non si comprende come il concetto di caso fortuito, utilizzato dalla Corte di Cassazione (che si ricorda ha funzione anche nomofilattica), possa essere così disinvoltamente utilizzato, ed in maniera tanto differente, nell’applicazione del medesimo istituto (la responsabilità da custodia). Se infatti in tutti gli altri contesti (come quello oggetto della decisione proposta) lo stesso deve essere innervato dal carattere dell’eccezionalità, nel caso in cui questo è costituito dalla condotta dello stesso danneggiato, ne viene ingiustificatamente spogliato, divenendo così sufficiente una mera condotta colposa per interrompere il nesso di causalità. Un insanabile conflitto che diviene sempre più insopportabile di fronte al costante rifiuto di risarcimento dei danni delle vittime.

Condividi:

Altri Articoli

Compila il form per maggiori informazioni

Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

CONTATTACI

oppure chiama