Si viola l’art. 1223 c.c. allorquando, nel determinare il credito risarcitorio finale spettante al danneggiato, si sommano dapprima le varie poste di danno e dal totale si detrae indistintamente la somma degli importi erogati alla vittima dall’Inail, senza valutare la natura del danno ristorato. La Corte di Cassazione (sentenza 5 agosto 2025 n. 22584) censura tale errore, rilevando che è stata la stessa Corte d’Appello, nel caso di specie, a dichiarare che l’Inail quantificò l’invalidità permanente sofferta dalla vittima nella misura del 12%. E per questa invalidità l’Inail erogò al lavoratore infortunato soltanto il risarcimento del danno biologico, non anche quello (presunto) alla capacità lavorativa (art. 13 D.Lgs. 38/2000). Quindi gli importi pagati dall’Inail si sarebbero dovuti quindi scorporare solo dal credito per danno biologico permanente, non da quello per il danno patrimoniale

La troppo mutevole natura del concetto di caso fortuito
La Corte di Appello escludeva il caso fortuito, in ordine ad una frana, ritenendo che