Si viola l’art. 1223 c.c. allorquando, nel determinare il credito risarcitorio finale spettante al danneggiato, si sommano dapprima le varie poste di danno e dal totale si detrae indistintamente la somma degli importi erogati alla vittima dall’Inail, senza valutare la natura del danno ristorato. La Corte di Cassazione (sentenza 5 agosto 2025 n. 22584) censura tale errore, rilevando che è stata la stessa Corte d’Appello, nel caso di specie, a dichiarare che l’Inail quantificò l’invalidità permanente sofferta dalla vittima nella misura del 12%. E per questa invalidità l’Inail erogò al lavoratore infortunato soltanto il risarcimento del danno biologico, non anche quello (presunto) alla capacità lavorativa (art. 13 D.Lgs. 38/2000). Quindi gli importi pagati dall’Inail si sarebbero dovuti quindi scorporare solo dal credito per danno biologico permanente, non da quello per il danno patrimoniale

Il “patriarca” Travaglino scende in campo: il valore intrinseco della tabella di Milano impedisce la retroattività della TUN e la sua estensione fuori dai campi di applicazione previsti
La Corte di Cassazione (sentenza del 6 ottobre 2025 n. n.26826 – Pres. dott. Travaglino