Richiesta di informazione ai sensi dell’art. 213 c.p.c.: il giudice non può sanare l’inerzia di una parte

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E’ oramai una prassi quella di veder formulate dalle compagnie di assicurazioni richieste di acquisire informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. o di chiedere l’esibizione di eventuali documenti ex art. 210 c.p.c.. Ed il più delle volte il giudice aderisce a tali istanze solo per avere un quadro istruttorio più completo. Ma la Corte di Cassazione ritiene tale procedere del tutto scorretto. Con la sentenza del 5 agosto 2025 n. 22584 illustra i motivi di tale sua posizione. Nel caso in oggetto si trattava di istanze istruttorie che consistevano nella sollecitazione rivolta al Giudice di acquisire informazioni ai sensi dell’articolo 213 c.p.c. presso l’Agenzia delle Entrate e presso l’Inps, affinché la prima rendesse noti i redditi della vittima a partire dal decennio anteriore all’infortunio; il secondo rendesse noto se la vittima godesse di provvidenze a carico dell’ente previdenziale.

Orbene il Collegio rileva che: “le richieste di informazioni alla P.A. non possono essere invocate per sopperire alle carenze istruttorie della parte istante. Ma tutti gli atti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli concernenti le posizioni fiscali e previdenziali, possono essere acquisiti da chi vi abbia un interesse giuridicamente protetto, e l’esigenza di acquisire quegli atti per difendersi in giudizio costituisce per l’appunto un interesse giuridicamente protetto. Nulla, pertanto, impediva alla AMTAB di attivarsi ai sensi della L. 241/90 per acquisire i documenti che vanamente richiese al giudice di acquisire

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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