E’ oramai una prassi quella di veder formulate dalle compagnie di assicurazioni richieste di acquisire informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. o di chiedere l’esibizione di eventuali documenti ex art. 210 c.p.c.. Ed il più delle volte il giudice aderisce a tali istanze solo per avere un quadro istruttorio più completo. Ma la Corte di Cassazione ritiene tale procedere del tutto scorretto. Con la sentenza del 5 agosto 2025 n. 22584 illustra i motivi di tale sua posizione. Nel caso in oggetto si trattava di istanze istruttorie che consistevano nella sollecitazione rivolta al Giudice di acquisire informazioni ai sensi dell’articolo 213 c.p.c. presso l’Agenzia delle Entrate e presso l’Inps, affinché la prima rendesse noti i redditi della vittima a partire dal decennio anteriore all’infortunio; il secondo rendesse noto se la vittima godesse di provvidenze a carico dell’ente previdenziale.
Orbene il Collegio rileva che: “le richieste di informazioni alla P.A. non possono essere invocate per sopperire alle carenze istruttorie della parte istante. Ma tutti gli atti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli concernenti le posizioni fiscali e previdenziali, possono essere acquisiti da chi vi abbia un interesse giuridicamente protetto, e l’esigenza di acquisire quegli atti per difendersi in giudizio costituisce per l’appunto un interesse giuridicamente protetto. Nulla, pertanto, impediva alla AMTAB di attivarsi ai sensi della L. 241/90 per acquisire i documenti che vanamente richiese al giudice di acquisire“