La Corte di Cassazione (sentenza del 5 agosto 2025 n. 22584) ritiene corretta la decisione della Corte di d’Appello che ha: “fatto ricorso alla liquidazione equitativa, sul presupposto che una persona con un reddito di Euro 184 mensili fosse sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato privo di redditi. Essendo dunque certa l’esistenza del danno (la perdita della salute con effetti sulla capacità di lavoro), ma impossibile la sua stima per la sostanziale equiparazione della vittima ad un disoccupato, correttamente la Corte d’Appello ha fatto applicazione dell’art. 1226 c.c. e liquidato il danno in via equitativa“.

Il danno morale deve essere risarcito in via di presunzione
La ricorrente rilevava come in appello avesse richiesto alla corte territoriale il risarcimento del danno