La Corte di Cassazione (sentenza del 25 agosto 2025 n. 23822) conferma il consolidato principio, in ordine all’ambito applicativo dell’art. 141 C.d.A., richiamando la sentenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 30/11/2022, n. 35318), che ha definitivamente chiarito che: “la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 Cod. Ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi . Tale interpretazione si fonda sul dato letterale della norma, che fa riferimento ai “conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, il cui utilizzo del plurale palesa l’intenzione del legislatore di circoscrivere l’applicazione dell’istituto alle sole ipotesi di sinistri con pluralità di veicoli. La ratio della disposizione è, infatti, quella di agevolare il conseguimento del risarcimento da parte del trasportato nelle complesse vicende sinistrose che vedono coinvolti più veicoli e, di conseguenza, più imprese assicuratrici, evitando al danneggiato di dover attendere i tempi dell’accertamento delle rispettive responsabilità. Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. anche Cass., 08/10/2019, n. 25033; Cass., 23/06/2021, n. 17963). Avendo i giudici di merito applicato l’art. 141 Cod. Ass. ad un sinistro con veicolo unico, la sentenza impugnata incorre nella violazione di legge denunciata“.

Efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole del sinistro
La Corte di Cassazione (sentenza del 28 agosto 2025 n. 24054) ribadisce i principi, dalla