La Corte di Cassazione (sentenza del 23 agosto 2025 n.23771), nel confermare la sentenza della Corte di Appello, rileva che quest’ultima in punto di diritto ha correttamente precisato che, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, la vittima, al fine di ottenere la operatività della garanzia del Fondo per le vittime della strada (art. 283 D.Lgs. n. 209/2005), deve:
a) provare le modalità del sinistro, l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo antagonista e che tale veicolo è rimasto non identificato;
b) a tale fine (ma anche in considerazione della posizione dell’impresa designata, che, per la mancanza di un assicurato da compulsare, si trova nella materiale impossibilità di accertamenti sia sul presunto veicolo investitore che sul conducente dello stesso; nonché in considerazione dell’eventuale azione di rivalsa del Fondo, il cui onere economico si riversa a carico dell’intera collettività) non è necessario che il danneggiato si adoperi personalmente a compiere indagini articolate e ricerche complesse, ma è necessario che presenti denuncia alle competenti autorità di polizia e deve risultare che dette indagini siano state infruttuose;
c) il giudice, nella formazione del proprio convincimento, può tenere conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma tanto può fare solo nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda“.
Nel caso di specie il giudice di appello aveva ritenuto in fatto che – nonostante l’accertata astratta compatibilità delle lesioni lamentate con le riferite modalità di verificazione del sinistro -dall’espletata attività istruttoria (e, in particolare, dall’audizione dei testi, dalle risultanze del certificato di pronto soccorso, dalle dichiarazioni rese dalla odierna ricorrente in occasione dei due accessi in pronto soccorso del 7 e del 14 dicembre 2014, nonché dalla mancata presentazione di denuncia querela nell’immediatezza e mancata allegazione di riproduzioni fotografiche del luogo preciso del sinistro) non era risultato provato: – né la specifica dinamica del sinistro (e, in particolare, la reciproca posizione del veicolo e del pedone); – né le rispettive traiettorie di marcia del veicolo e del pedone; – né la distanza tra loro al momento dell’inizio dell’attraversamento della strada da parte della Ma.Li.; – né la presenza di un qualche idoneo ostacolo visivo che avrebbe potuto impedire all’anzidetto guidatore di scorgere prontamente la pedona nel mentre stava attraversando la strada e, al contempo, alla Ma.Li. di verificare il sopraggiungere del veicolo a forte velocità nel momento in cui stava per intraprendere l’attraversamento della strada.