I presupposti per la dichiarazione dell’obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia

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La Corte di Cassazione (sentenza del 23 agosto 2025 n.23771), nel confermare la sentenza della Corte di Appello, rileva che quest’ultima in punto di diritto ha correttamente precisato che, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, la vittima, al fine di ottenere la operatività della garanzia del Fondo per le vittime della strada (art. 283 D.Lgs. n. 209/2005), deve:

a) provare le modalità del sinistro, l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo antagonista e che tale veicolo è rimasto non identificato;

b) a tale fine (ma anche in considerazione della posizione dell’impresa designata, che, per la mancanza di un assicurato da compulsare, si trova nella materiale impossibilità di accertamenti sia sul presunto veicolo investitore che sul conducente dello stesso; nonché in considerazione dell’eventuale azione di rivalsa del Fondo, il cui onere economico si riversa a carico dell’intera collettività) non è necessario che il danneggiato si adoperi personalmente a compiere indagini articolate e ricerche complesse, ma è necessario che presenti denuncia alle competenti autorità di polizia e deve risultare che dette indagini siano state infruttuose;

c) il giudice, nella formazione del proprio convincimento, può tenere conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma tanto può fare solo nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda“.

Nel caso di specie il giudice di appello aveva ritenuto in fatto che – nonostante l’accertata astratta compatibilità delle lesioni lamentate con le riferite modalità di verificazione del sinistro -dall’espletata attività istruttoria (e, in particolare, dall’audizione dei testi, dalle risultanze del certificato di pronto soccorso, dalle dichiarazioni rese dalla odierna ricorrente in occasione dei due accessi in pronto soccorso del 7 e del 14 dicembre 2014, nonché dalla mancata presentazione di denuncia querela nell’immediatezza e mancata allegazione di riproduzioni fotografiche del luogo preciso del sinistro) non era risultato provato: – né la specifica dinamica del sinistro (e, in particolare, la reciproca posizione del veicolo e del pedone); – né le rispettive traiettorie di marcia del veicolo e del pedone; – né la distanza tra loro al momento dell’inizio dell’attraversamento della strada da parte della Ma.Li.; – né la presenza di un qualche idoneo ostacolo visivo che avrebbe potuto impedire all’anzidetto guidatore di scorgere prontamente la pedona nel mentre stava attraversando la strada e, al contempo, alla Ma.Li. di verificare il sopraggiungere del veicolo a forte velocità nel momento in cui stava per intraprendere l’attraversamento della strada.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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