La Corte di Cassazione (sentenza del 25 agosto 2025 n. 23822) ribadisce il principio oramai consolidato che: “nell’azione promossa dal terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 Cod. Ass. sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del proprietario del veicolo vettore. La partecipazione di quest’ultimo al giudizio è indispensabile per garantire l’opponibilità della sentenza e per regolare, con efficacia di giudicato, i rapporti interni tra assicurato e assicuratore. La presenza in giudizio del proprietario e del conducente non era dunque solo legittima, ma processualmente doverosa. Di conseguenza, la pronuncia di condanna in solido è il corretto esito processuale derivante dalla loro qualità di parti necessarie del giudizio e di coobbligati sul piano sostanziale, una volta accertato il diritto al risarcimento.
La Corte poi si pronuncia sulla domanda di rivalsa spiegata dall’impresa assicuratrice nei confronti dell’assicurato, specificando che: “l’azione di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato, sia essa fondata su specifiche clausole contrattuali (come quella relativa alla guida in stato di ebbrezza) ovvero sulle norme generali, presuppone necessariamente l’accertamento della responsabilità dell’assicurato stesso nella causazione del danno. L’obbligo di manleva sorge, infatti, in conseguenza di una condotta illecita imputabile all’assicurato ai sensi dell’art. 2054 c.c. I giudici di merito, tuttavia, hanno fondato la condanna principale su una norma, l’art. 141 Cod. Ass., la cui caratteristica precipua è quella di consentire il risarcimento “a prescindere dall’accertamento della responsabilità”. Si è così creata una insanabile contraddizione logico-giuridica: si è affermata una conseguenza (la rivalsa, che si fonda sulla colpa) negandone al contempo la premessa necessaria (l’accertamento della colpa). Poiché nel quadro normativo prescelto dai giudici di merito non vi è stato, né poteva esservi, alcun accertamento sulla responsabilità dei ricorrenti, la statuizione che ha accolto la domanda di rivalsa è viziata da errore di diritto e deve essere cassata“.