Responsabilità professionale (notaio): inadempimento; danno; ingiustizia

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La Corte di Cassazione (sentenza del 1 settembre 2025 n.24344) chiamata a decidere su una vicenda che vedeva l’omessa annotazione del notaio, a margine dell’atto di matrimonio ex articolo 162, quarto comma, c.c., dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale per la famiglia, richiama la propria precedente posizione per la quale: “la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale non si costituisce sulla base del solo fatto integrante l’inadempimento – quale l’omissione di un atto al quale è tenuto per diligente esercizio dell’attività professionale -, occorrendo dimostrare che dall’omissione è derivato un danno, ovvero il nesso causale tra il secondo e la prima. Si invocano in tal senso Cass. sez. 3, 18 maggio 1993 n. 5630 (che riguarda proprio la responsabilità notarile) e Cass. sez. 3, 26 aprile 2010 n. 9917. Il creditore deve dunque dimostrare l’esistenza di un concreto danno consistito in effettiva diminuzione del patrimonio come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (Cass. 12354/2009). Nel caso in esame, invece, si sarebbe violato l’articolo 1223 c.c., perché gli attori non avrebbero patito alcunché, al contrario godendo di “una locupletazione patrimoniale”: il Pe.An., che aveva prestato due fideiussioni, ed essendo quindi debitore di ben più di 2 milioni di Euro nei confronti di un istituto bancario, avrebbe transatto per solo Euro 500.000, conservando la piena proprietà degli immobili oggetto del fondo patrimoniale, mai sottoposti a pignoramento ed espropriazione forzata (in particolare, nei confronti di Banca Popolare dell’Alto Adige aveva un debito di Euro 2.238.853).

Non sussisterebbe, pertanto, un danno-evento, bensì “un mero “pericolo“, in quanto tale non assistito da alcuna tutela risarcitoria”. Inesistente sarebbe, quindi, anche il danno conseguenza che il giudice d’appello (come il primo giudice) avrebbe identificato nella somma versata per la transazione. E nel caso de quo non si sarebbe pagato un debito altrui per fatto imputabile all’omissione del notaio, bensì “un debito proprio” assunto dal Pe.An. quando aveva prestato fideiussione per una società a responsabilità limitata – CPK-Building – di cui era socio e amministratore unico..

Inoltre mancherebbe in questo preteso danno-conseguenza la lesione di un interesse meritevole di tutela ex articolo 1223 c.c., e mancherebbe “il carattere di ingiustizia del preteso danno”, non ravvisabile nel pagamento espletato per estinguere “una pregressa posizione debitoria” oggetto di titolo esecutivo passato in giudicato; il pagamento, quindi, avrebbe costituito un atto dovuto ai sensi dell’articolo 1218 c.c. “effettuato al fine di estinguere la gravosa responsabilità patrimoniale” di cui all’articolo 2740 c.c. Insegna la giurisprudenza di legittimità che l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti di professionista che abbia violato i suoi obblighi è accoglibile se e nei limiti in cui sussista effettivamente un danno, onde è “necessario valutare se i clienti avrebbero, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione” (così Cass. 16905/2010; conformi Cass. 18244/2014 e Cass. 3657/2013). Ne consegue che il giudice d’appello avrebbe “illegittimamente riconosciuto” un danno evento inesistente.

Per questa tematica è il caso di richiamare, in particolare, Cass. sez. 3, 26 agosto 2014 n. 18244 – per cui il danno risarcibile derivante da condotta inadempiente del notaio “non si identifica necessariamente col prezzo pagato dall’acquirente ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione” – nonché Cass. sez. 3, 14 febbraio 2013 n. 3657 – la quale afferma che “l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista – nella specie, un notaio – che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui il danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione” (conforme Cass., sez.2, 19 gennaio 2000 n. 566) .

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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