La Corte di Cassazione (sentenza del 28 agosto 2025 n.24068) ha precisato che: “il danneggiato è onerato innanzitutto della prova del fatto e del nesso di causalità tra la presenza dell’animale ed il danno. È sufficiente richiamare, al riguardo, il recente pronunciamento di Cass., n. 17253/2024, secondo cui “Nell’ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell’animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato” (v. Cass., 23/05/2022, n. 16550; Cass., 07/03/2016, n. 4373).
Pertanto:
– il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall’animale selvatico – appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato – e dimostrare: la dinamica del sinistro; il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito; l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
– se, oltre che danneggiato, anche conducente del veicolo, oltre a quanto esposto sopra, dovrà allegare e dimostrare: l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida; che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno;
– per altro verso, l’ente deve dare la prova liberatoria dell’art. 2052 c.c., dimostrando il caso fortuito.