Il compito del Giudice nell’assunzione delle dichiarazioni testimoniali

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La Corte di Cassazione (sentenza del 9 settembre 2025 n. 24835), richiamando il precedente proprio orientamento, precisa che se “il giudice ritiene decisiva la conoscenza d’una circostanza di fatto sulla quale il testimone non era formalmente chiamato a riferire (perché non compresa nei capitoli ammessi), l’ordinamento gli accorda il potere di rivolgere al testimone tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti” (art. 253, comma 1, c.p.c.), come pure di richiamare il testimone già escusso (art. 257 c.p.c.)”, enuncia poi che: “il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell’escussione testimoniale, al quale l’ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l’attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo; e dall’altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire” (v., Cass., sez. III, 24 settembre 2015, n. 18896; Cass., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20929; Cass., sez. III, 28 agosto 2020, n. 17981; Cass., sez. I, 3 novembre 2022, n. 32456)“.

Il Tribunale nella valutazione di inattendibilità della teste aveva invece attribuito rilevanza al fatto che si fosse limitata a confermare le circostanze capitolate, senza fornire non meglio indicate precisazioni, senza considerare: “se tali approfondimenti o chiarimenti fossero stati richiesti alla teste, ivi compreso quale fosse il colore delle autovetture coinvolte (tenuto conto che si assume essere avvenuto il sinistro intorno alle 21.45 del 19.4.2008), ma soprattutto del tutto inconferente, e comunque poco comprensibile, appare il rilievo dato alla mancata allerta nell’immediatezza dell’autorità di polizia e del personale sanitario, non potendo imputarsi la circostanza alla teste, né riverberarsi sulla posizione dell’attore. Del pari illogico è il richiamo finale alla “concisione” della teste, ben potendo anche il giudice dell’appello disporre d’ufficio la riconvocazione del teste ai sensi dell’art. 356 cod. proc. civ. (v. Cass. 16 agosto 1990, n. 8308). Conclusivamente, nel pervenire alla sua decisione, il Tribunale non avrebbe potuto, se non incorrendo in grave contraddizione, da un lato, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo, dall’altro, ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non espressamente indicate nei capitoli ammessi, e sulle quali nessuno aveva chiesto al testimone di riferire“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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