La Corte di Cassazione (sentenza del 9 settembre 2025 n. 24835), richiamando il precedente proprio orientamento, precisa che se “il giudice ritiene decisiva la conoscenza d’una circostanza di fatto sulla quale il testimone non era formalmente chiamato a riferire (perché non compresa nei capitoli ammessi), l’ordinamento gli accorda il potere di rivolgere al testimone tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti” (art. 253, comma 1, c.p.c.), come pure di richiamare il testimone già escusso (art. 257 c.p.c.)”, enuncia poi che: “il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell’escussione testimoniale, al quale l’ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l’attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo; e dall’altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire” (v., Cass., sez. III, 24 settembre 2015, n. 18896; Cass., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20929; Cass., sez. III, 28 agosto 2020, n. 17981; Cass., sez. I, 3 novembre 2022, n. 32456)“.
Il Tribunale nella valutazione di inattendibilità della teste aveva invece attribuito rilevanza al fatto che si fosse limitata a confermare le circostanze capitolate, senza fornire non meglio indicate precisazioni, senza considerare: “se tali approfondimenti o chiarimenti fossero stati richiesti alla teste, ivi compreso quale fosse il colore delle autovetture coinvolte (tenuto conto che si assume essere avvenuto il sinistro intorno alle 21.45 del 19.4.2008), ma soprattutto del tutto inconferente, e comunque poco comprensibile, appare il rilievo dato alla mancata allerta nell’immediatezza dell’autorità di polizia e del personale sanitario, non potendo imputarsi la circostanza alla teste, né riverberarsi sulla posizione dell’attore. Del pari illogico è il richiamo finale alla “concisione” della teste, ben potendo anche il giudice dell’appello disporre d’ufficio la riconvocazione del teste ai sensi dell’art. 356 cod. proc. civ. (v. Cass. 16 agosto 1990, n. 8308). Conclusivamente, nel pervenire alla sua decisione, il Tribunale non avrebbe potuto, se non incorrendo in grave contraddizione, da un lato, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo, dall’altro, ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non espressamente indicate nei capitoli ammessi, e sulle quali nessuno aveva chiesto al testimone di riferire“.