La Corte di Cassazione (sentenza del 9 settembre 2025 n. 24832) conferma il principio per il quale: “in sede di liquidazione del danno non patrimoniale si deve far riferimento alla tabella vigente alla data della decisione (v., Cass., sez. III, 19 settembre 2024, n. 25213; 20 luglio 2023 n. 21630; 7 ottobre 2022 n. 29320, 22 novembre 2019, n. 30516, 28 febbraio 2017, n. 5013; 13 dicembre 2016, n. 25485; 11 maggio 2012, n. 7272). Orientamento, quest’ultimo, poggiante sul rilievo che il parametro per la liquidazione non rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie di danno, e “… non intacca situazioni giuridiche precostituite e acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (v., Cass. 11 novembre 2019, n. 28990)“.

Il testimone: incapacità ed inattendibilità
la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 settembre 2025 n. 24867, riconferma il