Lucro cessante passato e lucro cessante futuro

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La Corte di Cassazione (sentenza del 5 settembre 2025 n. n.246181) rammenta la propria posizione per la quale : “il danno da lesione della capacità lavorativa specifica va provato sotto il profilo della contrazione ovvero della totale perdita della capacità di produrre reddito (Cass., 03/07/2014, n. 15238; Cass., 21/03/2025, n. 7604)” precisando che tale danno: “deve essere liquidato: a) sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione; b) nonché attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al tempo della liquidazione (Cass., 9048/2018)” In applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’art. 1223 cod. civ.: “il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato – ferma restando l’esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita (v. Cass., n. 14241/2023) – in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell’attività lavorativa perduta a causa dell’illecito o dell’inadempimento, sia nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell’evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (v. Cass., n. 4289/2024)“.

Il Collegio rileva che dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che: a) la corte di merito ha individuato l’ammontare annuo (euro 20.000,00) del reddito percepito dal danneggiato ante sinistro (v. p. 10 dell’impugnata sentenza, ove si fa riferimento “al reddito annuo percepito sino al 2014 indicato nel modello 730/2013 e nei CUD 2012 e 2014”, che espressamente viene “assunto a termine di raffronto del reddito perduto”); b) ha moltiplicato questo reddito per il coefficiente di capitalizzazione, ancora moltiplicato per l’accertata e ritenuta percentuale dei postumi permanenti (18%), dedotto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa nella misura percentuale del 10%; c) ha, tuttavia, omesso di sommare e rivalutare i redditi perduti – pur avendo riconosciuto che il danneggiato fosse percettore di un reddito annuo di Euro 20.000,00 – dal momento del sinistro (10 maggio 2014) sino al momento della liquidazione; d) ha, tuttavia, detratto dall’operata capitalizzazione la somma di Euro 34.021,04 pari alle retribuzioni tutte percepite dal danneggiato dall’anno 2015 all’anno 2018. Orbene, in relazione sia al punto c) sia al punto d) la corte di merito è incorsa nella violazione nei suindicati principi di diritto, in particolare di quelli posti dalla già citata Cass., 9048/2018. Ed invero: “sotto il primo profilo ha omesso, senza motivazione alcuna, di liquidare il lucro cessante “passato”, dal momento del sinistro sino al momento della liquidazione del danno; sotto il secondo profilo ha, per un verso, correttamente proceduto a liquidare il lucro cessante futuro con il metodo della capitalizzazione (rectius, secondo la formula “R (reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita della capacità lavorativa specifica in misura percentuale, nel caso di specie del 18%) – S (scarto tra vita fisica e vita lavorativa in misura del 10%), ma ha poi, sempre immotivatamente, detratto dall’importo così ottenuto la somma di Euro 34.021,04, pari alle retribuzioni tutte percepite dal danneggiato prima della capitalizzazione dei redditi futuri“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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