La Corte di Cassazione (sentenza del 12 settembre 2025 n. n.25122) rammenta che costituisce consolidata affermazione quella secondo cui, in caso di “danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale è configurabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l’espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura” (così già Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 1997, n. 9707, Rv. 508566-01, in senso analogo pure Sez. 3, Cass. sent. 10 giugno 1998, n. 5775, Rv. 516322-01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2004, n. 7921, Rv. 572330-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2005, n. 2844, Rv. 579721-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2006, n. 12111, Rv. 590844-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2014, n. 26900, Rv. 633699-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 settembre 2016, n. 19399, Rv. 642589-01).
Nella specie, dunque, il Collegio rileva che: “una volta riconosciuto che l’utilizzazione del ponteggio – da parte dell’ignoto autore (o degli ignoti autori) dell’azione delittuosa – si è posta come antecedente causale della commissione del furto, occorreva verificare se le specifiche misure previste per impedire l’accesso ad esso dal luogo in cui esso effettivamente avvenne, ovvero il finestrone posto al quinto piano del vano scale, fossero effettivamente idonee a tale scopo. In tale prospettiva, pertanto, la verifica da compiersi avrebbe dovuto investire, più che la circostanza dell’illuminazione del cortile che fungeva da base dell’installazione dei ponteggi (e la sua chiusura, al piano terra, mediante un cancello con lucchetto), le “penetrabilità” o meno del ponteggio per altra via e, in primo luogo, della rete metallica elettrosaldata posta in corrispondenza di ogni singolo piano, verificando se tale accorgimento fosse, appunto, idoneo – anche solo alla stregua delle “più elementari norme di diligenza e perizia” – ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, poi effettivamente impiegate per fare ingresso nell’appartamento“