Furto tramite utilizzo di un’impalcatura

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La Corte di Cassazione (sentenza del 12 settembre 2025 n. n.25122) rammenta che costituisce consolidata affermazione quella secondo cui, in caso di “danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale è configurabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l’espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura” (così già Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 1997, n. 9707, Rv. 508566-01, in senso analogo pure Sez. 3, Cass. sent. 10 giugno 1998, n. 5775, Rv. 516322-01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2004, n. 7921, Rv. 572330-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2005, n. 2844, Rv. 579721-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2006, n. 12111, Rv. 590844-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2014, n. 26900, Rv. 633699-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 settembre 2016, n. 19399, Rv. 642589-01).

Nella specie, dunque, il Collegio rileva che: “una volta riconosciuto che l’utilizzazione del ponteggio – da parte dell’ignoto autore (o degli ignoti autori) dell’azione delittuosa – si è posta come antecedente causale della commissione del furto, occorreva verificare se le specifiche misure previste per impedire l’accesso ad esso dal luogo in cui esso effettivamente avvenne, ovvero il finestrone posto al quinto piano del vano scale, fossero effettivamente idonee a tale scopo. In tale prospettiva, pertanto, la verifica da compiersi avrebbe dovuto investire, più che la circostanza dell’illuminazione del cortile che fungeva da base dell’installazione dei ponteggi (e la sua chiusura, al piano terra, mediante un cancello con lucchetto), le “penetrabilità” o meno del ponteggio per altra via e, in primo luogo, della rete metallica elettrosaldata posta in corrispondenza di ogni singolo piano, verificando se tale accorgimento fosse, appunto, idoneo – anche solo alla stregua delle “più elementari norme di diligenza e perizia” – ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, poi effettivamente impiegate per fare ingresso nell’appartamento

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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