La Corte d’Appello non si era pronunciata sulla componente dinamico-relazionale compromessa -secondo le prospettazioni attoree- in misura superiore a quella standard già contenuta nel valore del danno non patrimoniale. La Corte di Cassazione (con la sentenza del 17 settembre 2025 n.25474 – dott. Marilena Gorgoni) censura simile condotta precisando che il danno esistenziale, rectius la componente non biologica del danno alla persona, “perfeziona, per così dire il percorso liquidatorio, garantendo e coniugando l’uniformità di base, cioè l’assicurazione che le vittime della stessa età e con la stessa percentuale di invalidità permanente ottengano lo stesso risarcimento, con la valorizzazione del vissuto individuale in vista della realizzazione di una eguaglianza che sia anche sostanziale“.
Il Collegio rileva l’erroneità della statuizione della corte territoriale: “per non aver tenuto conto che lo stato vegetativo irreversibile causato dall’illecito aveva comportato la totale compromissione di ogni attività realizzatrice della persona umana situazione di per sé, secondo l’id quod plerumque accidit, eccezionale che avrebbe giustificato il ricorso, in via equitativa, ad un appesantimento dei valori medi di quantificazione del danno“. La decisione è stata dunque cassata non avendo fatto applicazione del principio secondo cui: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (in termini, ex plurimis, Cass. 26/11/2024, n. 30461)“.
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