La Corte di Cassazione (con la sentenza del 16 settembre 2025 n. 25272) ribadische che: “il danno morale e quello biologico costituiscono voci autonome, che possono comportare un incremento del pregiudizio costituto dalla perdita del rapporto parentale. In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un’ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, “sub specie” di dolore dell’animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) (Cass. 4878/ 2019)”

Il Consiglio di Stato impone il principio della buona fede alla compagnia di assicurazione
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