Le regole del risarcimento del lucro cessante

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2025 n.25467 (dott. Emilio Iannello), ricapitola gli elementi essenziali alla base del risarcimento del lucro cessante. Afferma infatti: “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione dell’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica; così come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime del reddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebbero incidere sulla capacità di svolgere determinati lavori; perciò, spetta al giudice valutarne in concreto e caso per caso l’incidenza (v. in tal senso Cass. 03/09/2024 n. 23553; 17/05/2022 n. 15735; 22/08/2018 n. 20918; 12/02/2015, n. 2758; 12/02/2013, n. 3290; 18/09/2007, n. 19357; 08/08/2007, n. 17397; 14/06/2007, n. 13953; 20/01/2006, n. 1120).

Il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio; è dall’accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa; non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l'”incapacità lavorativa” della vittima, desumerne la prova d’una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto d’una deminutio patrimonii.

L’incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunque valutata in base a tre passaggi a) l’accertamento dei postumi; b) l’accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesto dal lavoro svolto dalla vittima; c) l’esistenza in atto od in potenza d’una riduzione patrimoniale.

Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto; dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potrà ricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovrà basarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entità dei postumi e sussistenza del danno; ne consegue che è onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l’elevata percentuale di invalidità permanente (evenienza apprezzabile nel caso di specie, in cui l’invalidità permanente è stata stimata nella misura del 28%) – supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, alla diminuzione del reddito percepito, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. n. 32538 del 2024; n. 12605 del 2023; n. 4673 del 2016; n. 14517 del 2015)

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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