La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2025 n.25467 (dott. Emilio Iannello), ricapitola gli elementi essenziali alla base del risarcimento del lucro cessante. Afferma infatti: “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione dell’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica; così come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime del reddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebbero incidere sulla capacità di svolgere determinati lavori; perciò, spetta al giudice valutarne in concreto e caso per caso l’incidenza (v. in tal senso Cass. 03/09/2024 n. 23553; 17/05/2022 n. 15735; 22/08/2018 n. 20918; 12/02/2015, n. 2758; 12/02/2013, n. 3290; 18/09/2007, n. 19357; 08/08/2007, n. 17397; 14/06/2007, n. 13953; 20/01/2006, n. 1120).
Il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio; è dall’accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa; non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l'”incapacità lavorativa” della vittima, desumerne la prova d’una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto d’una deminutio patrimonii.
L’incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunque valutata in base a tre passaggi a) l’accertamento dei postumi; b) l’accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesto dal lavoro svolto dalla vittima; c) l’esistenza in atto od in potenza d’una riduzione patrimoniale.
Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto; dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potrà ricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovrà basarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entità dei postumi e sussistenza del danno; ne consegue che è onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l’elevata percentuale di invalidità permanente (evenienza apprezzabile nel caso di specie, in cui l’invalidità permanente è stata stimata nella misura del 28%) – supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, alla diminuzione del reddito percepito, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. n. 32538 del 2024; n. 12605 del 2023; n. 4673 del 2016; n. 14517 del 2015)“