I ricorrenti sostenevano che la maggiorazione per la perdita del rapporto parentale, dovuta alla convivenza, fosse stata erogata senza apparente motivazione ma solo sulla sussistenza, non provata, di tale presupposto. I giudici di merito avrebbero apoditticamente ritenuto la convivenza con la vittima, liquidando la perdita parentale comprensiva maggiorata di 20 punti, quando invece la convivenza era controversa ed era tutta da dimostrare. Tanto è vero che gli eredi avevano articolato una prova specifica su tale punto, che però era stata disattesa.
La Corte di Cassazione (sentenza del 16 settembre 2025 n.25272) ritiene infondato il motivo, rilevando che: “il dato della convivenza non è stato specificamente contestato sin dall’inizio. Le contestazioni fatte con la comparsa, ultimo atto utile, in realtà sono generiche, non contestano specificamente il presupposto della convivenza. La contestazione avrebbe dovuto riguardare in modo specifico quella condizione e non può essere dedotta dalla generica contestazione delle voci di danno. Del resto, il giudice di merito ha ritenuto provata la convivenza sulla base di elementi presuntivi (età in particolare).Né l’uso del procedimento presuntivo è qui contestato specificamente, ossia con l’indicazione degli elementi da prendere in considerazione al posto di quelli effettivamente adottati“.