La Corte di Cassazione (con la sentenza del 27 luglio 2025 n. 21573) torna a trattare il risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente al decesso di un congiunto (nel caso di specie figlio minore) rilevando che: “ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio, tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest’ultimo che – al cospetto di una prova circostanziata da parte dell’attore – può tipicamente incidere sulla personalizzazione del risarcimento (Cass., 7/09/2023, n. 26140); nella fattispecie, fermo restando che si verte in tema di liquidazione pur sempre equitativa, la personalizzazione è stata motivata specificatamente in ragione della violenta drammaticità della morte in uno agli specifici riflessi inerenti al plausibile senso di colpa della madre che aveva azionato l’apertura del cancello affidandosi incolpevolmente al suo regolare funzionamento, assistendo poi con i suoi occhi alla caduta del cancello addosso a suo figlio di quattro anni così ferito a morte, tutto ciò, quindi, riverberandosi sulla componente morale e sulla stessa struttura della perdita quale elaborata dai genitori“;

Prescrizione in ambito civile e penale: istituti collegati ma distinti
La Corte di Cassazione (sentenza del 22 settembre 2025 n. 25811) ritiene fondato il motivo