Veniva censurata la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale operata dal giudice del merito sulla base delle tabelle milanesi fondate sul criterio c.d. “a forbice”, in spregio al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, circa la necessità di utilizzazione di tabelle basate sul diverso criterio c.d. “a punto”. La Corte di Cassazione (sentenza del 16 settembre 2025 n. 25335) ritiene inammissibile il motivo, rilevando il “difetto di interesse del ricorrente (quale soggetto danneggiante e non danneggiato) a rilevare la violazione delle regole di liquidazione del danno parentale, atteso che l’applicazione di tabelle – ad es. quelle romane – fondate sul criterio “a punto” avrebbe potuto comportare, in concreto, una liquidazione anche sensibilmente maggiore rispetto a quella invocata; questa Corte ha, del resto, affermato che la legittimazione a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione in forza di tabelle “a punti”, è subordinata alla specifica deduzione della differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e all’allegazione che l’applicazione dei nuovi valori-punto comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole all’impugnante (Cass. n. 25213/2024)”;

La qualificazione del reato ai fini del computo del termine prescrizionale più lungo in ambito civile
La Corte di Cassazione (sentenza del 14 novembre 2025 n. 30110) ribadisce che: “il giudice



