Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento del 17 settembre 2025, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. del 18 luglio 2025, “se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta“.
Ed invero il Primo Presidente rileva che:
“il quesito posto dall’ordinanza del Tribunale di Milano “è di mero diritto ed è rilevante ai fini della definizione del giudizio“, incentrandosi sulla verifica se l’emanazione del d.P.R. n. 12/2025 consenta (ovvero imponga) l’utilizzo dei relativi parametri per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a lesioni cd. macropermanenti, nei casi di cui agli artt. 138 d.lgs. n. 209/2005 e 7 della l. n. 24/2017, anche laddove l’evento dannoso sia occorso prima dell’entrata in vigore del d.P.R. suddetto (5 marzo 2025);
la questione non è stata già “risolta” dalla Corte di Cassazione, espressasi in senso favorevole in un mero obiter dictum di Cass., n. 11319/2025 (mentre l’affermazione circa l’immediata applicabilità del parametro tabellare di cui all’art. 139 d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione dei danni conseguenti a fatti di responsabilità sanitaria anteriori all’entrata in vigore della l. n. 24/2017 – contenuta in Cass., n. 28990/2019 e Cass., n. 31868/2024 – riguarda unicamente il danno biologico cagionato da lesioni cd. micropermanenti, rispetto alla quale è assente una disposizione transitoria analoga all’art. 5 d.P.R. n. 12/2025);
la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, “tenuto conto non soltanto dell’ampiezza del contenzioso sui sinistri anteriori a una data ancora prossima, quale quella del 5 marzo 2025, ma anche del fatto che le cause future potrebbero vertere unicamente sul punto dei criteri di liquidazione del danno, di modo che (…) una tempestiva decisione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale rivestirebbe un’importante valenza deflattiva, orientando in modo uniforme le liquidazioni sin dalla fase stragiudiziale“;
la questione presenta “gravi difficoltà interpretative”, “come è dimostrato dalle diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito in ordine alla portata estensiva della applicazione della T.U.N. oltre i tempi e i casi per cui essa viene in rilievo in base alle indicazioni del d.P.R. n. 12/2025 (…) e dagli argomenti spesi dalla dottrina in favore dell’una o dell’altra tesi”, “in un contesto nel quale (…) la giurisprudenza di legittimità non ha avuto ancora modo di risolvere la questione con affermazione di principio, nell’esercizio puntuale della propria funzione nomofilattica, e le cui indicazioni, pur significative, che si traggono dagli orientamenti maturati nel tempo circa i criteri di equità volti a governare la liquidazione del danno non patrimoniale, sono dai giudici di merito e dalla dottrina assunte a sostegno di tesi e soluzioni contrapposte».