La ricorrente rilevava come in appello avesse richiesto alla corte territoriale il risarcimento del danno non patrimoniale sulla scorta delle risultanze della CTU medico – legale. In particolare osservava che le tabelle milanesi “contemplano un valore punto di danno non patrimoniale permanente, che comprende una liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”, per poi aggiungere che, applicando le tabelle, “ad un soggetto dell’età dell’attrice (29enne all’epoca dell’infortunio), cui è stata riscontrata una compromissione della validità biologica nella percentuale sopra indicata del 12%, va riconosciuto un valore punto di invalidità pari ad Euro 2.420,24 e attribuito un demoltiplicatore pari a 0,860…“.
La Corte di appello riconosceva alla danneggiata il solo ristoro della componente del danno non patrimoniale costituita dal danno biologico e non anche il ristoro della componente costituita dal danno morale. La Corte di Cassazione (sentenza del 9 ottobre 2025 n. 27102) censura tale decisione rilevando che: “la corte di merito, operando la liquidazione dei danni sopra riportata, ha di fatto omesso di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal “dolore” e dalla “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse Tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione“.