La Corte di Cassazione (sentenza del 6 ottobre 2025 n. 26775) ribadisce il principio secondo cui: “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l’accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., solo quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l’intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l’altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass., 20/11/2024, n. 29927; Cass., 23/03/2023, n. 8311; Cass., 21/05/2019, n. 13672).
Il Collegio ritiene a tale proposito che la motivazione della sentenza in oggetto (“la ritenuta prossimità dei due mezzi al momento dell’inizio della svolta a sinistra e la mancanza di tracce di frenata dei due conducenti fa ritenere che la manovra sia stata adottata in maniera repentina ed allorquando i due mezzi si trovavano a distanza ravvicinata fra loro, per cui l’elemento velocità, ancorchè non adeguata ai luoghi, non avrebbe in ogni caso consentito alla sig.ra An.Ma. di arrestare la marcia o di adottare altre manovre idonee ad evitare l’impatto. Rigettate dunque le censure di cui ai richiamati motivi, va dunque confermata la pronuncia di primo grado quanto alla accertata esclusiva responsabilità del sig. Ge.Ma.“) contenga asserzioni generiche, senza effettivamente comparare le rispettive condotte di guida dei soggetti coinvolti nel sinistro, per cui neppure risulta chiaro e comprensibile l’iter logico seguito per affermare l’assenza di qualsivoglia responsabilità della An.Ma. e, per altro verso, l’esclusiva responsabilità del Ge.Ma. nella causazione del sinistro.