La Corte di Cassazione (sentenza del 6 ottobre 2025 n. 26775) ricapitola i principi in ordine all’interrogatorio formale ex art. 232 cod. proc. civ. , rammentando che:
-) “la valutazione del giudice in ordine all’ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti la detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione (Cass., 12/10/1998, n. 10077)“;
-) “l’interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile, purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio e defatigatorio (Cass., 23/06/2000, n. 8544; Cass., 24/03/2003, n. 4243; Cass., 14/02/2006, n. 3188);“
-) “in assenza di confessione, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio (Cass., 19/12/2017, n. 30529)“;
-) “le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall’interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell’ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass., 16/09/2024, n. 24799)“;
-) nei processi con pluralità di parti, la confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata’ (Cass., 29/01/2019, n. 2482; Cass., 14/10/2019, n. 25770)“.