La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere informata all’equità

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La Corte di Cassazione (sentenza del 5 ottobre 2025 n.26747) torna a specificare i principi posti alla base della quantificazione del danno non patrimoniale, affermando la necessità che il giudice dia conto delle ragioni della scelta liquidativa, così da apparire motivata e logica.

A tale effetto il Collegio osserva come: “secondo risalente e consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/05/2003, n. 8828; e già Cass., 05/04/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/06/1987, n. 5063; Cass., 11/07/1977, n. 3106), tale da determinare “la compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che “l’ambiente sociale accetta come compensazione equa” (in ordine al significato che nel caso assume l’equità v. Cass., 07/06/2011, n. 12408), subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico: cfr. Cass., 8/7/2014, n. 15478; e già Cass., 19/6/1962, n. 1536) ed alla circostanza dell’impossibilità o estrema difficoltà di prova nel suo preciso ammontare (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613), in modo da comunque escludere che il danno non patrimoniale venga ad essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori, o comunque non correlati alla sua effettiva natura ed entità (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394).

Risulta pertanto fondamentale che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (v. Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità (v. di recente, in tema di non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell’infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo, Cass., n. 28429/2023, per cui: “Ai fini della liquidazione di un danno non patrimoniale… è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all’individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all’adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori necessariamente caratterizzati da oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell’intero percorso di specificazione dell’importo liquidato).

Poiché, quindi, il giudice di merito deve dar conto dei criteri posti a base del procedimento di individuazione e specificazione del risarcimento, da liquidare nella maniera più conforme possibile al caso concreto (v. anche Cass., 06/05/2020, n. 8508), si è in particolare precisato che l’omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano – che, beninteso, siano state invocate nel giudizio di merito – può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell’art. 1226 cod. civ., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge (v. Cass., n. 27562 del 21/11/2017, Rv. 646644 – 01), ovvero che in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno, ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti in base ad altri criteri (così Cass., 02/12/2021, n. 38077)“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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